Pubblicazione sul sito istituzionale equivale ad affissione delle norme disciplinari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2093 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione delle norme disciplinari sul sito internet istituzionale dell’amministrazione equivale all’affissione in luogo accessibile a tutti prescritta dall’art. 7, comma 1, legge n. 300/1970, perché tale equivalenza è espressamente stabilita dall’art. 55, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La valutazione di congruità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità dell’illecito rientra nella sfera riservata al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione solo per motivazione del tutto mancante, viziata da argomenti inconciliabili o incomprensibili, ovvero per omesso esame di un fatto decisivo. La pretesa inesistenza del fatto accertato non integra un autonomo fatto di cui sia stato omesso l’esame, ma un mero giudizio negativo sull’accertamento compiuto dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un’azienda sanitaria provinciale e, all’epoca dei fatti, aiuto corresponsabile di un dispensario antitubercolare, ha impugnato davanti al giudice del lavoro la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi. Gli addebiti consistevano nell’omessa segnalazione di un caso di positività al test Mantoux e nel rifiuto di unirsi a un gruppo di lavoro costituito per fronteggiare un’emergenza sanitaria.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, pur accertando l’infondatezza del secondo addebito. La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi; la struttura sanitaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava l’equivalenza tra pubblicazione sul sito istituzionale e affissione. La Corte ha respinto la censura: l’art. 55, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 dispone espressamente tale equivalenza, e la chiara previsione di legge non limita la propria efficacia al caso in cui il lavoratore presti servizio in un locale dotato di collegamento internet.
Il secondo motivo riguardava l’individuazione del dies a quo del termine per la contestazione disciplinare. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: sotto la veste della violazione di legge, il motivo censurava in realtà l’accertamento del fatto. Non era in discussione l’interpretazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ma solo quando si fosse verificato il fatto dal quale misurare il termine. Il prudente apprezzamento del materiale istruttorio ex art. 116 c.p.c. non è sindacabile in legittimità.
Il terzo motivo denunciava la genericità dell’atto di contestazione. Anch’esso è stato ritenuto inammissibile, perché la critica atteneva all’accertamento del fatto: il lavoratore era stato messo in grado di comprendere l’addebito e di difendersi nel merito.
Il quarto motivo invocava il principio di immediatezza della contestazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per contraddittorietà: poiché l’addebito principale concerneva il mancato invio di un test risultato positivo, l’immediatezza va apprezzata con riferimento all’epoca della scoperta del fatto, non a quella dell’effettuazione dei test.
Il sesto motivo censurava la proporzionalità della sanzione. La Corte ha ribadito che la valutazione di congruità è riservata al merito, sindacabile solo per motivazione mancante, inconciliabile o incomprensibile, o per omesso esame di un fatto decisivo, richiamando Cass. n. 107/2024 e, in senso conforme, Cass. n. 8293/2012. Il settimo motivo, prospettante l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato parimenti respinto: la pretesa inesistenza del fatto accertato non configura un autonomo fatto omesso, richiamandosi Cass. S.U. n. 8053/2014. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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