Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 5809 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, intervenuta prima dell’udienza di discussione o dell’adunanza camerale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di ricorso. L’effetto estintivo consegue all’incontro tra la dichiarazione del ricorrente e l’accettazione della parte resistente, che vale anche come accordo sulla compensazione delle spese. Ne deriva che il giudice non è chiamato a esaminare il merito delle censure, nè a pronunciare condanna alle spese quando l’accettazione contenga espressa rinuncia alla loro liquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato confinante con un immobile di una società, aveva convenuto quest’ultima davanti al Tribunale di Cuneo, deducendo la violazione della distanza di dieci metri tra pareti finestrate imposta dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e dalla corrispondente previsione del piano regolatore locale. Chiedeva la demolizione dell’edificio e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Torino confermava la decisione. Il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione articolato in sei motivi, contrastati dalla controricorrente. Nelle more, e precisamente nell’imminenza dell’adunanza camerale, le parti depositavano un atto congiunto di rinuncia agli atti del processo, con accettazione e spese compensate.
La Motivazione della Corte
La Corte si trova a decidere su un ricorso già maturo per la trattazione camerale, ma sopravvenuto rispetto a un atto di rinuncia agli atti sottoscritto dalle parti e datato 10 febbraio 2025. La questione giuridica attiene esclusivamente agli effetti processuali di tale sopravvenienza.
Il quadro normativo di riferimento è offerto dall’art. 391 cod. proc. civ., che disciplina la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione. Il testo della norma collega l’effetto estintivo alla dichiarazione di rinuncia e alla sua accettazione da parte delle parti il cui interesse è coinvolto.
La Corte verifica la sussistenza di entrambi gli elementi: la dichiarazione del ricorrente e l’accettazione della controricorrente, contenuta nel medesimo atto congiunto. Constata inoltre che l’accettazione è accompagnata dall’accordo sulla compensazione integrale delle spese.
Su queste premesse, il giudizio è dichiarato estinto. La Corte esclude espressamente ogni pronuncia di condanna alle spese, proprio in ragione dell’intervenuta accettazione della rinuncia con compensazione. La statuizione è coerente con il principio per cui l’accordo delle parti sulla sorte delle spese preclude al giudice ogni autonoma liquidazione.
Residuale, ma non priva di rilievo, è la considerazione che la requisitoria del Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso: tale richiesta resta assorbita dalla sopravvenuta rinuncia, senza che il giudice debba pronunciarsi sui motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.