Regolamenti interni degli enti pubblici non sono norme di diritto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2095 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo. Esse non integrano le «norme di diritto» di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con la conseguenza che in sede di legittimità possono essere denunciate soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. Ne deriva l’inammissibilità del motivo che censuri l’errata interpretazione del regolamento disciplinare aziendale senza prospettare la violazione di alcun canone legale di interpretazione. Parimenti inammissibile è il motivo che, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, pretenda dalla Corte un riesame dell’accertamento e dell’apprezzamento dei fatti riservato al giudice del merito.
Il Fatto
Il lavoratore, dirigente di una struttura complessa di un’azienda ospedaliera, impugnava davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per novanta giorni. La contestazione riguardava tre comportamenti: dichiarazioni non autorizzate rese agli organi di stampa; presenza in reparto di una professionista esterna priva di contratto di lavoro in corso con l’azienda; omessa verifica della disponibilità di un posto letto, in un’occasione in cui un paziente era deceduto al pronto soccorso dopo lunga attesa di ricovero.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, escludendo il terzo addebito per difetto di prove e riducendo la sanzione ai giorni già scontati in forza di un provvedimento cautelare. Solo il lavoratore proponeva appello e la Corte d’Appello di Salerno annullava integralmente la sanzione. Contro tale sentenza l’azienda ospedaliera ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i due motivi sono illustrati in modo promiscuo e appaiono rivolti a censurare i distinti argomenti con cui il giudice del merito ha annullato la sanzione per ciascuno dei due illeciti rimasti sub iudice, dopo che la sentenza di primo grado, non appellata dall’azienda, aveva già escluso la responsabilità del medico per il fatto verificatosi al pronto soccorso.
Quanto al primo episodio, la Corte territoriale aveva ravvisato un errore nella contestazione: il richiamo all’art. 6, comma 1, lett. a, del Regolamento disciplinare aziendale presupponeva un addebito di mera inosservanza di direttive interne, mentre l’efficacia offensiva e diffamatoria delle dichiarazioni avrebbe imposto di inquadrare la fattispecie nell’art. 10, comma 1, lett. b e c, del medesimo regolamento. Il giudice del merito ha così valorizzato i principi di immutabilità della contestazione e di tipicità degli illeciti disciplinari, ritenendo la contestazione non rispettosa degli obblighi di specificità e chiarezza posti dall’art. 7 del CCNL di comparto.
Quanto al secondo episodio, la Corte d’Appello ha osservato che, a parte la materialità del fatto, era mancata l’allegazione di un danno subito dall’azienda, elemento essenziale della fattispecie contestata ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. k, del Regolamento. Tale danno non può considerarsi sussistente in re ipsa, né individuarsi nelle retribuzioni versate alla professionista non autorizzata, perché l’azienda ha comunque ricevuto in corrispettivo il valore economico delle prestazioni lavorative.
Nel respingere il ricorso, la Corte afferma che il primo motivo denuncia l’errata interpretazione di un atto che non contiene «norme di diritto». Le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici sono, in sede di legittimità, denunciabili solo per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ., secondo un indirizzo consolidato richiamato dalla stessa ordinanza. La ricorrente non prospetta però alcuna violazione di tali canoni, estensibili all’interpretazione di tutti gli atti giuridici privi del rango di norme di diritto.
Il secondo motivo, formalmente costruito come omesso esame di un fatto decisivo, non indica a quale fatto o omissione si riferisca e si risolve nella contestazione delle valutazioni del giudice del merito sulla correttezza delle contestazioni disciplinari. In assenza di censure concernenti la violazione di norme di diritto, si tratta di valutazioni insindacabili in sede di legittimità: sotto quella veste la ricorrente chiede un inammissibile riesame dell’apprezzamento dei fatti. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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