Omessa pronuncia sull’eccezione di regime agevolato dei contribuenti minimi (Cass. civ. Sez. V n. 8903 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la sentenza d’appello che non esamini e non decida l’eccezione del contribuente relativa all’applicazione del regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi è affetta da omessa pronuncia e va cassata con rinvio. La motivazione è meramente apparente, e come tale viziata, solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. In tema di accertamenti bancari, è inammissibile per difetto di specificità la censura di omesso esame di documenti che il ricorrente non abbia allegato al ricorso né trascritto, anche per estratto, nel suo interno. La censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ammissibile solo se diretta a denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non già la diversa valutazione del materiale probatorio.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito di lavoro professionale per l’anno d’imposta 2009, emesso sulla scorta di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. I verificatori avevano esaminato le movimentazioni del conto corrente del contribuente e di quelli dei genitori, ricondotte all’attività professionale svolta, in particolare con una compagnia assicurativa, e impugnato anche un atto di irrogazione delle sanzioni.

La CTR Campania, riuniti i separati ricorsi, rigettava l’appello del contribuente quanto all’avviso di accertamento e lo accoglieva parzialmente quanto all’atto sanzionatorio. Il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi; l’Amministrazione finanziaria non replica per iscritto.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che i giudici d’appello avevano respinto l’appello con motivazione meramente apparente, omettendo di esaminare la documentazione prodotta per superare la presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie.

La Corte ritiene infondata la censura di difetto di motivazione. La sentenza impugnata si colloca al di sopra del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., avendo i giudici d’appello esposto chiare rationes decidendi: dagli accertamenti risultavano accrediti non giustificati, correlati a rapporti professionali, e il contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione giustificativa né ai verificatori né in giudizio.

Le ulteriori censure sono inammissibili. Quella relativa all’art. 115 cod. proc. civ. è proposta in modo non conforme al principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, secondo cui con essa occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non che abbia diversamente valutato quelle proposte. Inoltre, la doglianza di omesso esame dei documenti è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente allegato i documenti né trascritto i passaggi essenziali.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei commi da 96 a 117 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, lamentando che i giudici d’appello avevano omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa al regime agevolato dei contribuenti minimi. Il motivo è fondato. La stessa sentenza impugnata dà atto che l’eccezione era stata formulata in appello, ma la CTR non l’ha esaminata né decisa, non potendosi ritenere un implicito rigetto. La Corte rileva che, con l’ordinanza n. 13465 del 2019, successiva alla sentenza impugnata, è stata definitivamente accertata la misura dei ricavi per l’anno 2008, rilevante ai fini dell’accesso al regime.

Conseguentemente la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che pronuncerà sul motivo pretermesso e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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