Rito accelerato ex art 380-bis cpc applicabile ai giudizi non fissati (Cass. civ. Sez. I n. 19194 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito della decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, introdotto dall’art. 380-bis c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, si applica ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali, a quella data, non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022. La circostanza che la causa sia stata rimessa alla pubblica udienza con la previgente disciplina, all’esito dell’adunanza camerale in sezione sesta, non integra causa impeditiva dell’applicazione del nuovo rito, poiché rileva unicamente il regime vigente al momento dell’entrata in vigore della riforma. Ne consegue che l’adozione della decisione accelerata legittima la condanna del ricorrente ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., espressamente richiamati dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c..
Il Fatto
Il ricorrente, già curatore di un fallimento dichiarato nel 2000, ha convenuto davanti al giudice civile il Fallimento, il Ministero della Giustizia e il Tribunale competente per ottenere, previa disapplicazione del decreto di revoca ritenuto illegittimo, la condanna al risarcimento dei danni morali ed esistenziali e la liquidazione del compenso per l’attività svolta.
Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda; la Corte d’Appello ha respinto il gravame, ravvisando nella revoca un fondamento in specifici comportamenti antidoverosi dell’organo fallimentare. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. La causa, già rimessa alla pubblica udienza dalla sezione sesta, è stata investita dalla questione dell’applicabilità del nuovo rito accelerato prima della fissazione dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la questione per la quale la causa è stata rimessa in pubblica udienza: se il procedimento per la decisione accelerata introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sia applicabile alle cause avviate con le forme del previgente art. 380-bis c.p.c. e già rimesse alla pubblica udienza all’esito dell’adunanza camerale.
Dirimente è la disposizione transitoria dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, che estende l’applicazione delle disposizioni modificate — tra cui l’art. 380-bis c.p.c. — anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Nel caso concreto, dopo l’ordinanza interlocutoria di rimessione e il passaggio dalla sezione sesta alla sezione prima, non era intervenuto alcun provvedimento di fissazione della pubblica udienza; solo in epoca successiva è stata depositata la proposta di definizione accelerata. Il Collegio osserva che il precedente regime è cessato e che l’unico elemento rilevante quale causa impeditiva della modalità di decisione anticipata è se, al momento dell’entrata in vigore della riforma, fosse stata o meno fissata l’udienza o l’adunanza in sezione.
La Corte condivide integralmente le argomentazioni della proposta di definizione accelerata, che fanno proprie: il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, di autosufficienza e di corretta esposizione sommaria ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; avverso il decreto di revoca del curatore non è ammissibile il ricorso straordinario, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria; il compenso va liquidato dal tribunale fallimentare su istanza del curatore, mai presentata; resta assorbito il motivo sulla legittimazione passiva.
Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e alle sanzioni processuali di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., quantificate in via equitativa.
Nota della Redazione
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