Tares, aree serventi il capannone industriale restano tassabili (Cass. civ. Sez. V n. 2268 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della superficie imponibile ai fini della Tares, l’art. 14, comma 10, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, esclude dalla tassazione solo la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano di regola rifiuti speciali. Il collegamento funzionale e di asservimento delle superfici serventi — segnatamente destinate a magazzino o deposito — rispetto all’area produttiva non integra una causa di esclusione dal tributo. L’accertamento sull’idoneità di determinati locali a produrre rifiuti speciali costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, Sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Il Fatto

Una società operante nel settore della lavorazione delle lamiere d’acciaio impugnava l’avviso di omesso pagamento emesso dal Comune per la Tares dovuta per l’anno 2013. La contribuente sosteneva che l’opificio costituisse un capannone unico, privo di suddivisione in magazzini e aree di stoccaggio separate, e che le superfici qualificate dall’Ente come magazzino fossero in realtà mere superfici di appoggio funzionalmente connesse al macchinario industriale.

Il giudice di primo grado disattendeva l’impugnazione. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana rigettava l’appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui è esclusa da tassazione solo l’area destinata a laboratorio ove si producono rifiuti speciali, non anche l’area non destinata alla produzione ma collegata funzionalmente alla prima. La società ricorreva allora per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 10, d.l. n. 201/2011. La ricorrente sosteneva che la sentenza di appello muovesse dall’erroneo presupposto di un opificio suddiviso in sezioni, laddove si trattava di un capannone unico, e che la dichiarazione originaria fosse suscettibile di emenda.

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo. Il giudice del gravame, applicando la norma richiamata — secondo cui nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto della parte ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento conformemente alla normativa vigente — ha ritenuto che il nesso di strumentalità e asservimento delle superfici serventi non escluda di per sé l’applicazione del tributo.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 36472 del 2022; Cass. n. 26725 del 2016; Cass. n. 25573 del 2009; Cass. n. 17724 del 2009; Cass. n. 19461 del 2003), nonché la pronuncia che ha esteso alla Tares i principi elaborati con riferimento alla Tarsu (Cass. n. 532 del 2022). Ha ribadito che stabilire se determinati locali siano idonei a produrre rifiuti speciali costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e che la nozione di superficie ove si formano rifiuti speciali riguarda la sola parte in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali (Cass. n. 21250 del 2017; Cass. n. 5377 del 2012).

Il motivo, pertanto, non devolveva alla Corte un sindacato sulla conformità a diritto della pronuncia di merito, ma tendeva a intaccare il dato fattuale presupposto della sussunzione, risolvendosi in una replicazione del giudizio di merito. Inconferente è risultata anche la censura sull’erronea interpretazione della dichiarazione impositiva, prospettata come mera tesi di parte contrapposta a quella accolta dal giudice.

Anche il secondo motivo — motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. — è stato rigettato. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, ha ricordato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La motivazione per relationem è legittima ove il giudice d’appello faccia proprie le argomentazioni del primo giudice, esprimendo in modo sintetico le ragioni della conferma e consentendo il controllo del percorso argomentativo (Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016; Cass. n. 20883 del 2019). Nel caso di specie la sentenza impugnata dava conto delle ragioni del decisum e delle ragioni di impugnazione, così che il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

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