Annullamento automatico dei debiti sotto mille euro ed estinzione del processo (Cass. civ. Sez. V n. 2267 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018, dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, fino a mille euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’annullamento opera ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Non assume rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori. La soglia di valore limite deve essere riferita, oltre che al capitale e alle sanzioni, ai soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per la riscossione della TARSU relativa agli anni dal 2002 al 2008, su presupposto avviso di accertamento e dietro iscrizione a ruolo dei relativi importi. Il giudice di prime cure aveva parzialmente accolto il ricorso, rilevando l’estinzione della pretesa per decadenza quanto alle annualità dal 2002 al 2005.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello, ritenendo insussistente il litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione e inammissibile l’impugnazione per difetto di specifici motivi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, deducendo la violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999, dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 2697 cod. civ..

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte rileva che è venuta meno, tra le parti, la materia del contendere. La ricorrente stessa aveva dedotto tale circostanza nella memoria depositata.

Il Collegio richiama l’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018, che annulla automaticamente i debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La disposizione, come reso esplicito dai commi 3 e 4, trova applicazione anche ai tributi locali.

Il principio affermato è che l’annullamento opera ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, per i debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Irrilevante è la mancata adozione del provvedimento di sgravio, atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire gli adempimenti tecnici e contabili tra agenti di riscossione ed enti impositori. La Corte richiama sul punto Cass. n. 15471 del 2019, Cass. n. 28072 del 2019 e Cass. n. 23704 del 2019.

Quanto alla soglia di valore, la Corte precisa che il limite di mille euro va riferito, oltre che al capitale e alle sanzioni, ai soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Nel caso concreto i presupposti sussistono: la cartella era stata emessa per il complessivo importo di € 787,18 e il ruolo era stato consegnato all’agente della riscossione il 25 novembre 2010. L’importo di iscrizione a ruolo va peraltro ridotto in relazione al giudicato interno formatosi sulla non debenza del tributo per gli anni dal 2002 al 2005.

In ragione della definizione ope legis della controversia, la Corte compensa le spese dell’intero giudizio. Esclude inoltre il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura di natura eccezionale, perché latu sensu sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione, richiamando Cass. n. 23175 del 2015, Cass. n. 10140 del 2020 e Cass. n. 19071 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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