Medici specializzandi: indennizzo da direttive UE non rivalutabile e criteri di calcolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2269 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo dovuto ai medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 75/362 e n. 82/76 non ha natura retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, e non dà luogo a riparazione integrale. Esso va quantificato con parametro equativo ricavato dall’art. 11 della legge n. 370/1999, non con i criteri del d.lgs. n. 257/1991, che non ha efficacia retroattiva. A seguito di tale aestimatio legale, l’obbligazione assume natura di debito di valuta, con esclusione della rivalutazione monetaria e dei correlati interessi compensativi, salva la rigorosa prova di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente dedotte prima delle preclusioni. Il diritto all’indennizzo spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, sempre che si tratti di specializzazione comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi.
Il Fatto
Quattro medici avevano convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il ristoro del danno derivato dal mancato e tardivo adempimento dell’obbligo statuale di attuazione della direttiva 82/76 CEE, dopo il 31 dicembre 1982. La domanda, accolta in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 154/2020, era stata definita secondo il parametro dell’art. 11 della legge n. 370/1999, con riconoscimento della rivalutazione monetaria in quanto credito di natura indennitaria, e con estensione del diritto all’indennizzo anche a due medici che avevano frequentato una specializzazione in endocrinochirurgia, ritenuta equivalente a corsi previsti dalle direttive.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso principale i medici e ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I primi lamentavano l’applicazione del parametro di cui all’art. 11 della legge n. 370/1999 in luogo della normativa di trasposizione, la durata riconosciuta dei corsi e il mancato indennizzo per il periodo anteriore al 1983; la seconda contestava la rivalutazione, l’attribuzione dell’indennizzo alle specializzazioni non comuni e il riconoscimento per l’anno accademico 1982/1983.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, rilevando che le affermazioni non univoche della decisione impugnata sull’anno di decorrenza dell’indennizzo avevano generato impugnazioni diametralmente opposte e logicamente incompatibili. Le parti si dolevano, l’una dell’eccesso e l’altra del difetto di riconoscimento per il periodo del 1982.
Il Collegio ha richiamato il principio, conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE spetta anche a chi si è iscritto a corsi di specializzazione in anni anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, purché si tratti di specializzazione comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi. La decisione impugnata non presentava una comprensibile corrispondenza tra l’elenco degli anni frequentati e l’indicazione complessiva utilizzata per il calcolo, incorrendo in errore di individuazione dei criteri generali del computo. Si è reso quindi necessario un nuovo calcolo dell’indennità.
Quanto al primo motivo del ricorso principale, la Corte lo ha ritenuto infondato. Gli importi dovuti ai medici specializzandi non possono essere commisurati alla borsa di studio del d.lgs. n. 257/1991, privo di efficacia retroattiva, perché l’obbligazione da mancata attuazione di direttive ha natura indennitaria, non retributiva né risarcitoria. Il parametro equitativo va ricavato dalla legge n. 370/1999, salva la prova di circostanze diverse da quelle normali, dedotte tempestivamente: circostanze che la Corte territoriale ha omesso di individuare.
È stato accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale. Con la aestimatio operata dall’art. 11 della legge n. 370/1999, alla precedente obbligazione risarcitoria si è sostituita un’obbligazione di natura di debito di valuta; secondo gli artt. 1219 e 1224 c.c., gli interessi legali decorrono dalla mora o dalla notificazione della domanda, con esclusione di rivalutazione e interessi compensativi.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è stato invece disatteso. Se la mancata inclusione del corso negli elenchi direttivi è questione di puro diritto, rilevabile anche d’ufficio, l’equipollenza ad altri corsi riconosciuti in almeno due Stati membri è questione mista di fatto e di diritto, da valutare sulle allegazioni di parte. La Corte d’appello ha svolto un accertamento in fatto adeguatamente motivato, non censurabile in sede di legittimità. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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