Enunciazione del contratto nel decreto ingiuntivo e doppia tassa di registro (Cass. civ. Sez. V n. 2339 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 22, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986 impone di applicare l’imposta anche alle disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali enunciati in altro atto registrato, quand’anche l’atto enunciato sia soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso. La registrazione dell’atto giudiziario che contiene l’enunciazione (tassa di sentenza) non esime dalla tassazione dell’atto enunciato (tassa di titolo), ove questo di per sé integri atto da registrare. L’avviso di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 54, quinto comma, d.P.R. n. 131 del 1986 deve contenere l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta liquidata, ma non deve allegare la sentenza o il decreto ingiuntivo richiamato, né esporne il contenuto essenziale, quando si tratti di atto conosciuto o conoscibile dal contribuente e le informazioni fornite siano idonee a garantire la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale.
Il Fatto
Una società contribuente aveva ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito nascente da un contratto di fornitura d’opera, a sua volta enunciato nel ricorso monitorio. All’atto della registrazione del provvedimento giudiziario, l’Ufficio aveva liquidato l’imposta di registro in misura fissa sia sull’atto giudiziario, sia sulle disposizioni negoziali in esso enunciate, muovendo dall’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986.
La contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione davanti alla giustizia tributaria. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 5946 del 14.03.2007. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura di difetto di motivazione dell’avviso. La Corte lo ha disatteso: non ricorre il vizio di mancata pronuncia su un’eccezione di merito sollevata in appello quando essa, pur non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa, deponendo per il suo implicito rigetto. Il mancato esame si fa valere come violazione di legge o difetto di motivazione, non come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass. n. 12131/2023; n. 29953/2020). Nel caso di specie la CTR aveva superato il profilo con una decisione coerente con quella di primo grado.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile prima che infondato. Per il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ., chi censura il giudizio sulla congruità della motivazione dell’atto impositivo deve riportarne testualmente i passi asseritamente mal interpretati (Cass. n. 3829/2023; n. 382/2022; n. 28570/2019). La Corte ha poi ribadito che l’avviso di liquidazione deve indicare imponibile, aliquota e imposta, ma non deve allegare la sentenza o il suo contenuto essenziale, trattandosi di atto conosciuto o conoscibile dal contribuente (Cass. n. 239/2021; n. 1696/2020). L’analiticità delle contestazioni dimostrava la piena conoscenza dei presupposti della pretesa.
Il terzo motivo investiva la pretesa duplicazione d’imposta e il principio di alternatività tra IVA e registro. La censura è stata respinta. L’art. 22 del TUR, quando l’atto enunciante promani dall’autorità giudiziaria, comporta la tassazione dell’atto enunciato: il prelievo sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo non esclude la tassabilità del contratto sottostante, ove esso di per sé integri atto da registrare (Cass. n. 5946/2007; n. 11756/2008; n. 22243/2015; n. 32516/2019). La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 7682/2023, secondo cui il deposito della scrittura privata in cancelleria nel procedimento contenzioso non integra il caso d’uso, non trattandosi di attività amministrativa. Da qui la necessità di fondare la tassazione sulla sola enunciazione, giacché altrimenti sarebbe inutiliter data la specificazione che limita la pena pecuniaria agli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
Il quarto motivo, sul riparto dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., è stato parimenti respinto. La dedotta assenza di prova dell’atto enunciato è smentita dagli elementi (parti, tempo, luogo) posti a fondamento della pretesa creditoria azionata nel ricorso monitorio, che danno certezza del rapporto giuridico sottostante. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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