La compensazione delle spese nel contenzioso tributario per complessità delle questioni trattate (Cass. civ. Sez. 5 n. 3927 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 — nel testo applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023 — consente la compensazione delle spese di lite soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. La relativa disposizione costituisce una clausola generale, la cui valutazione spetta al giudice di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità al di là delle ipotesi in cui le enunciazioni non corrispondano alle evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata. La complessità e la novità delle questioni trattate integrano le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, idonee a giustificare anche le spese del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla banca un avviso di accertamento ai fini IRES ed IRAP, disconoscendo la deducibilità di costi sostenuti in un’operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza. La contribuente impugnava l’atto impositivo ottenendo una pronuncia favorevole in primo grado, successivamente riformata in appello. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18897/2021, accoglieva il ricorso della banca, cassando la sentenza d’appello e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata. Nel giudizio rescissorio, il giudice del rinvio rigettava l’appello erariale dichiarando l’illegittimità dell’avviso, ma compensava interamente le spese processuali in ragione della particolarità e complessità delle questioni trattate. La banca proponeva ricorso per cassazione avverso la statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente denunciava la violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo l’illegittimità della compensazione integrale delle spese disposta dal giudice del rinvio in assenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate. La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, precisando che, in virtù del principio tempus regit actum, trova applicazione il testo della norma vigente dal 1° gennaio 2016, non rilevando le ulteriori modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023, applicabili ai soli giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024. La norma tributaria, nella formulazione regolante la fattispecie, corrisponde all’art. 92, secondo comma, c.p.c. come novellato dalla legge n. 69 del 2009.
La Corte ha quindi rammentato la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui la disposizione costituisce una norma elastica, una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, chiamato a valutarne la ricorrenza nel caso concreto. Ha richiamato, sul punto, i precedenti delle Sezioni Unite n. 2572/2012 e, più di recente, le pronunce che hanno ricondotto la complessità delle questioni trattate nell’alveo delle gravi ed eccezionali ragioni di cui alla citata Sezioni Unite n. 13249/2025 e n. 18467/2025.
La Corte ha ulteriormente puntualizzato che la valutazione della gravità ed eccezionalità delle ragioni non può essere misurata dal giudice di legittimità, al di là delle ipotesi in cui alle enunciazioni del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. Nella specie, la CGT aveva motivato la compensazione anche in base alla ritenuta complessità delle questioni, con implicito riferimento alla novità della problematica e alla mancanza di pronunce di legittimità anteriori al giudizio di rinvio, la cui corposa motivazione rappresentava la riprova dell’elevato grado di difficoltà.
Al riguardo, la Corte ha chiarito che la motivazione addotta dal giudice del merito è idonea a giustificare la compensazione anche per le spese del giudizio di rinvio, costituente la fase rescissoria del giudizio di cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della contribuente sia alla rifusione delle spese che al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., trattandosi di giudizio definito in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata ai difensori.
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Nota della Redazione
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