Scritture private non autenticate: competenza sull’imposta di registro dell’ufficio che ha ricevuto la registrazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 22158 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza in materia di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta di registro sulle scritture private non autenticate è riservata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale la registrazione sia stata eseguita per libera scelta dei contribuenti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 131/1986. Non può avere alcun rilievo il domicilio fiscale dei contribuenti, preso in considerazione soltanto per le imposte dirette dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. L’eventuale violazione di tale criterio di competenza costituisce un vizio tipico dell’atto impositivo, che ne giustifica l’annullamento da parte del giudice tributario, senza precludere l’impugnabilità della caducazione giudiziale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di liquidazione per l’imposta di registro non versata su un contratto di locazione immobiliare, stipulato mediante scrittura privata non autenticata e registrato presso la Direzione Provinciale n. 1 di Roma. La società contribuente aveva impugnato l’atto, sostenendo la nullità per incompetenza territoriale dell’ufficio emanante, essendo il proprio domicilio fiscale situato in Guidonia Montecelio, circoscrizione della Direzione Provinciale n. 3 di Roma.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione, ritenendo l’atto impositivo nullo proprio per tale incompetenza. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 in combinato disposto con l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, per la registrazione delle scritture private non autenticate, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 rimette l’individuazione dell’ufficio territoriale alla libera scelta delle parti, stabilendo che la registrazione degli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio. La conseguenza è che la competenza per il controllo, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta su tali atti è riservata all’ufficio presso il quale la registrazione è stata effettivamente eseguita. Il domicilio fiscale del contribuente, quindi, non rileva in questa materia, essendo stato preso in considerazione dal legislatore soltanto per le imposte dirette.
La Corte ha richiamato il proprio precedente di Sez. Trib. n. 9462 del 09.04.2024, relativo agli atti pubblici, alle scritture private autenticate e agli atti giudiziari, per i quali la competenza segue la sede del pubblico ufficiale. Ha inoltre valorizzato la nota del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 dicembre 2008, che attribuisce i controlli all’ufficio territoriale che ha ricevuto l’atto o la dichiarazione.
La Corte ha infine precisato che l’eccezione di incompetenza sollevata dalla contribuente attiene a un vizio tipico dell’atto impositivo, che può essere fatto valere in giudizio ma non determina la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione. In difetto di precedenti specifici sulla questione, il collegio ha enunciato il principio di diritto sopra riportato, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.