Opposizione allo stato passivo e prova dell’attività professionale ulteriore (Cass. civ. Sez. I n. 2396 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda di ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per un credito professionale vantato da chi già rivesta la carica di amministratore della società, il giudice del merito non disconosce la possibilità che all’amministratore sia conferito un separato incarico professionale, ma valuta se, in concreto, l’attività di cui si chiede la remunerazione aggiuntiva sia stata provata come ulteriore rispetto a quella compresa nel mandato gestorio. Ne consegue che i motivi di ricorso che censurino la qualificazione del contratto o la sua validità sono inammissibili, perché estranei alla ratio decidendi, incentrata sul piano della prova e sull’assenza di dimostrazione di un’attività diversa da quella inerente alla carica sociale. Analoga sorte spetta ai motivi che investano valutazioni di merito sulla prova o prospettino vizi motivazionali riferiti a rilievi non integranti la decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, dottore commercialista, ha chiesto di essere ammesso al passivo di una società in amministrazione straordinaria per un credito professionale. Ha dedotto di essere stato nominato consigliere e presidente del consiglio di amministrazione di tale società e di altre del medesimo gruppo, e di avere ricevuto un incarico aggiuntivo di supporto e consulenza al consiglio di amministrazione, in relazione a un progetto di ristrutturazione del debito e industriale.

Il credito è stato escluso perché non risultava provato che le prestazioni dedotte fossero state svolte in esecuzione dell’incarico, anziché in adempimento della carica sociale. L’opposizione allo stato passivo è stata respinta dal tribunale, che ha ritenuto l’attività assorbita dalla carica gestoria assunta in tempo di crisi conclamata dell’impresa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta separatamente i quattro motivi, tutti rigettati. Il primo denunciava la violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale e vizi motivazionali in ordine all’incarico professionale posto a fondamento della domanda. La Corte lo dichiara inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi: il tribunale non ha deciso sulla base di una diversa esegesi del contratto, ma sul versante della prova, rilevando l’estrema difficoltà di distinguere l’attività svolta quale componente dell’organo amministrativo da quella svolta quale professionista.

Il secondo motivo censurava la violazione delle norme sulle competenze gestorie degli amministratori, sostenendo che esse non impediscono alla società di conferire a un proprio componente un separato incarico professionale. La Corte replica che il tribunale non ha affatto disconosciuto tale possibilità, ma che il tema è inessenziale: la decisione si fonda su una valutazione di merito secondo cui era stata chiesta la remunerazione di un’attività in concreto ricompresa nelle attribuzioni della carica sociale, e non dell’incarico aggiuntivo.

Il terzo motivo deduceva vizi motivazionali per avere il provvedimento prima riconosciuto che talune attività esulavano dall’ordinaria attività gestoria e poi ritenuto che le stesse rientrassero nel mandato gestorio. La Corte lo dichiara inammissibile, perché l’incongruenza motivazionale è riferita, peraltro genericamente, a un rilievo in sé non integrante la ratio decidendi.

Il quarto motivo contestava il ricorso a fatti non provati, in particolare la presunta assunzione di un congruo compenso per il mandato gestorio, con violazione delle norme sulle presunzioni e sul riparto dell’onere probatorio. La Corte lo dichiara inammissibile perché rivolto a sindacare direttamente il merito della valutazione probatoria.

In conclusione, l’intero ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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