Verifica fiscale ad associazione non riconosciuta e rappresentante cessato (Cass. civ. Sez. V n. 1028 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le associazioni non riconosciute, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, non soggiacciono agli oneri di pubblicità legale previsti per le società in tema di revoca degli amministratori. Nei rapporti con i terzi, Amministrazione finanziaria compresa, assume rilievo la figura del rappresentante apparente. Pertanto l’Amministrazione procede correttamente ad attività istruttoria partecipata nei confronti di un’associazione non riconosciuta con l’assistenza di colui che formalmente ne risulti legale rappresentante, anche quando questi dichiari di essere cessato dalla carica, giacché, in difetto di denunce di variazione, spetta a chi deduce tale circostanza fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti. Non è sufficiente provare che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell’associazione.
Il Fatto
Due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA, relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, erano stati notificati a un soggetto nella qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore di un’associazione sportiva dilettantistica. Il destinatario impugnava gli atti deducendo la nullità degli avvisi, per avere dichiarato in sede di verifica di non ricoprire più la carica e per avere i verificatori omesso di accertare la circostanza.
La CTP rigettava i ricorsi riuniti. La CTR accoglieva l’appello, ravvisando un difetto di rappresentanza legale dell’associazione in capo all’appellante e ritenendo perciò affetta da radicale nullità l’intera attività di verifica e la notifica degli avvisi. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, è giudicato infondato. La Corte osserva che la motivazione impugnata esiste ed è logicamente coerente, e che la legittimazione ad impugnare spesa dal ricorrente va valutata in astratto, con riguardo alla prospettazione dell’atto contro cui l’impugnazione è diretta, che individuava il soggetto come legale rappresentante.
I restanti motivi, esaminati congiuntamente per la sostanziale sovrapponibilità, sono accolti. Il nodo è la condizione delle associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica, cui vanno ricondotte le associazioni sportive dilettantistiche. Esse non soggiacciono agli oneri di pubblicità legale previsti per le società dall’art. 2385, comma 3, cod. civ., che impone l’iscrizione della cessazione degli amministratori nel registro delle imprese.
Nei rapporti con i terzi, compresa l’Amministrazione finanziaria, possono rappresentare l’associazione non solo i soggetti formalmente investiti dei relativi poteri, ma anche coloro che, già legali rappresentanti e non più tali, appaiano ancora investiti degli stessi poteri e coloro che, mai divenuti tali, agiscano di fatto come se lo fossero, ingenerando l’affidamento dei terzi. Sul piano tributario, l’iscrizione all’anagrafe tributaria richiede l’indicazione del legale rappresentante, con obbligo di denuncia delle variazioni entro trenta giorni.
Da qui il principio: l’Amministrazione procede correttamente alla verifica con l’assistenza del rappresentante formale, anche se questi dichiari la cessazione dalla carica. In difetto di denunce di variazione, l’onere di provare la cessazione grava su chi la deduce, mediante produzione degli atti associativi, non bastando la dimostrazione che altri abbia agito in nome dell’associazione.
Nel caso concreto il soggetto non ha mai prodotto la delibera associativa di cessazione dalla carica, e ha anzi partecipato attivamente alla verifica, producendo documenti bancari e contabili. La Corte cassa quindi la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, rilevando l’irrilevanza dell’assoluzione penale per la diversità dei criteri imputativi.
Nota della Redazione
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