TOSAP dovuta dal concessionario autostradale per il viadotto che occupa suolo pubblico (Cass. civ. Sez. V n. 2395 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della TOSAP, il presupposto impositivo è costituito dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree comunali, anche soprastanti o sottostanti il suolo, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Rileva il fatto in sé dell’occupazione, a prescindere dall’esistenza di una concessione o autorizzazione, salvo le ipotesi di esenzione di cui all’art. 49 d.lgs. n. 507/1993. Il viadotto autostradale costituisce impianto ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e l’occupazione va imputata al concessionario, che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato: non spetta, pertanto, l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti.

Il Fatto

Una società concessionaria autostradale impugna un avviso di accertamento TOSAP per l’annualità 2017, emesso dal concessionario della riscossione del tributo. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale respinge l’appello della contribuente.

La società propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo la novità del motivo sull’assenza del presupposto impositivo, l’erronea applicazione del giudicato esterno relativo a un’annualità precedente, la violazione dell’onere della prova in capo all’ente impositore e l’insussistenza dell’occupazione rilevante. In subordine solleva questione di legittimità costituzionale delle norme sulla TOSAP per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama innanzitutto il principio, già affermato in precedenti arresti, secondo cui la preclusione del giudicato opera nei giudizi identici per soggetti, causa petendi e petitum, ma nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto e non anche delle conseguenze giuridiche. Nel caso di specie, il giudicato formatosi su un’annualità precedente ha efficacia preclusiva limitatamente agli elementi fattuali necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, cioè la permanenza e l’immodificabilità del viadotto autostradale.

Su questa base la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto sussistente il presupposto impositivo, con conseguente assorbimento della censura sull’onere della prova in ordine alla sottrazione all’uso pubblico delle strade sottostanti.

Quanto al quarto motivo, il Collegio richiama i principi già espressi in una fattispecie sovrapponibile e osserva che il presupposto della TOSAP è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, dall’occupazione di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Rileva il fatto in sé dell’occupazione, indipendentemente dall’esistenza di una concessione o autorizzazione.

Nel caso concreto il viadotto autostradale sopraelevato sottrae o limita l’uso del suolo pubblico in assenza della concessione comunale prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 507/1993, realizzando un’occupazione di fatto comunque tassabile. Il viadotto impedisce l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e costituisce impianto ai sensi dell’art. 38, comma 2, in quanto costruzione completata da strutture che ne aumentano l’utilità.

Quanto all’esenzione invocata, la Corte ritiene che l’occupazione sia propria del concessionario e vada assoggettata alla tassa, poiché la società concessionaria è esecutrice della progettazione e realizzazione dell’opera pubblica a fronte del diritto di gestirla e sfruttarla economicamente. Non si configura pertanto l’occupazione da parte dello Stato, con conseguente inapplicabilità dell’esenzione. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata per difetto di identità delle situazioni comparate. Il ricorso è integralmente respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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