Interessi moratori tributari privilegiati anche oltre l’anno dal fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 32924 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privilegio riconosciuto al credito fiscale si estende agli interessi moratori maturati anche nel periodo successivo all’anno dalla dichiarazione di fallimento e sino al primo riparto; l’art. 54, comma 3°, l. fall., nel richiamare l’art. 2749 c.c., non limita la prelazione ai soli interessi dell’anno in corso e del precedente. La decorrenza, la misura e il rango degli interessi di mora sono prestabiliti dalla legge e dalle fonti secondarie, sicché l’onere di specificazione dei fatti costitutivi grava sul credito e non sull’accessorio. Ove l’ammontare degli interessi non sia contestato, la mancata indicazione del singolo tasso applicato non giustifica il venir meno della prelazione. Spetta al giudice del merito il riscontro dell’esattezza dell’importo anche mediante semplice calcolo matematico sui periodi normativamente individuati.
Il Fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con il provvedimento impugnato, rigettava l’opposizione proposta dall’agente della riscossione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, che aveva ammesso al passivo il credito fiscale in parte in collocazione privilegiata e, quanto a interessi e aggio, in chirografo.
Il giudice dell’opposizione aveva ritenuto che la domanda di insinuazione non contenesse precise indicazioni sulla decorrenza degli interessi, sul tasso praticabile e sulle modalità di calcolo, sì da non consentire di verificare la corretta imputazione del privilegio. La carenza di prospettazione non poteva essere colmata con un potere officioso del collegio, pena la violazione del principio dispositivo. L’ente di riscossione ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal fallimento con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura. Richiamando le Sezioni Unite n. 36057 del 2022, afferma che il requisito della specialità è integrato dalla collocazione topografica dell’atto: la firma per autentica su foglio separato ma materialmente congiunto vale come procura apposta a margine o in calce. Nei casi dubbi opera il principio di conservazione di cui agli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., con conseguente reiezione dell’eccezione.
Nel merito, il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, sono accolti. Il percorso argomentativo muove dall’art. 2749 c.c., che circoscrive l’estensione del privilegio agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e a quelli dell’anno precedente, estendendolo, nella misura legale, a quelli maturati sino alla vendita. In materia fallimentare l’art. 54, comma 3°, l. fall. equipara la dichiarazione di fallimento al pignoramento e, per i privilegi generali, fissa la cessazione del decorso degli interessi al deposito del progetto di riparto.
Il testo vigente della norma, introdotto dall’art. 50 d.lgs. n. 5/2006, riproduce quello previgente già adeguato dalla Corte cost. n. 162 del 2001, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3, l. fall. nella parte in cui non richiamava l’art. 2749 c.c.. L’art. 30 d.P.R. n. 602/1973, a sua volta, prevede gli interessi di mora dalla notifica della cartella sino al pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto ministeriale.
Dall’integrazione di tali disposizioni la Corte ricava che il privilegio del credito fiscale si estende agli interessi moratori anche oltre l’anno dalla dichiarazione del fallimento e sino al primo riparto. Il Tribunale ha quindi errato nel negare la prelazione sul presupposto della mancata indicazione dei riferimenti temporali dell’art. 2749 c.c.: premessa fallace da cui derivano le ragioni dell’esclusione.
Poiché l’ammontare degli interessi non è contestato e il Tribunale li ha riconosciuti nella misura richiesta, sia pure in via chirografaria, non è dato comprendere perché la mancanza del singolo tasso incida sulla qualità del credito. La Corte richiama Cass. n. 27528 del 2024, resa su identica controversia, ove la documentazione allegata alla domanda rendeva palese la disponibilità di tutti gli elementi per il riscontro dell’esattezza degli interessi, o comunque per la loro determinazione con un semplice calcolo matematico. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per le spese; terzo e quarto motivo restano assorbiti.
Nota della Redazione
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