Sopravvenienza attiva per insussistenza di passività e competenza d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 2517 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenienza attiva derivante dall’insussistenza di passività iscritte in bilancio in esercizi precedenti è imponibile nell’esercizio in cui la posta attiva acquista certezza giuridica, e non in quello in cui essa viene annotata in bilancio. Rileva il momento in cui si è verificato il fatto di gestione che ha prodotto il venir meno della posta passiva, poiché diversamente si renderebbe derogabile il principio di imputazione per competenza, lasciando al contribuente la scelta del periodo d’imposta più conveniente. In tema di accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, condotti su indagini c.d. a tavolino, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, diversamente da quanto vale per i tributi armonizzati.

Il Fatto

La società contribuente riceveva un invito all’adesione fondato sugli studi di settore. Rifiutata l’adesione e chiusi tre contraddittori, seguiva la notifica di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e altro, relativo all’anno d’imposta 2006. L’Ufficio contestava la mancata rilevazione di una sopravvenienza attiva di importo rilevante, collegata a debiti iscritti a bilancio in esercizi precedenti.

La società impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Parma, che accoglieva il ricorso per carenza di motivazione e annullava integralmente l’avviso, compensando le spese. In appello la C.t.r. dell’Emilia-Romagna riformava la decisione e accoglieva il gravame dell’Ufficio, con condanna alle spese. Nelle more del secondo grado interveniva il fallimento della società e si costituiva la curatela, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava il diniego del contraddittorio endoprocedimentale per un accertamento emesso a seguito di verifica svolta presso l’Ufficio. La Corte lo ha dichiarato infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: per gli accertamenti ai fini IRPEG e IRAP, assoggettati alla sola normativa nazionale, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo, trattandosi di indagini c.d. a tavolino. L’obbligo opera invece per l’IVA, in quanto tributo armonizzato, e la sua violazione produce invalidità solo se il contribuente non fornisce la prova di resistenza.

Il secondo motivo investiva il cuore sostanziale della vicenda, cioè la riferibilità al 2006 della sopravvenienza attiva per insussistenza di passività non rilevata in bilancio. La Corte lo ha parimenti respinto, ricostruendo la regola dell’art. 55, comma 1, TUIR come il presupposto dell’imposizione nella parte in cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione la posta attiva.

Il Collegio ha richiamato Cass. n. 1508 del 2020 e Cass. n. 20608 del 2023: la sopravvenienza attiva si assoggetta a imposizione nell’esercizio in cui la posta acquista certezza. Non rileva il momento dell’annotazione contabile, altrimenti si renderebbe derogabile il principio di competenza. Rileva invece il momento in cui si è acquisita la giuridica certezza dell’inesistenza della passività, cioè quando si verifica il fatto di gestione che la produce.

La tesi della curatela, secondo cui l’imponibilità dipenderebbe dall’emersione in bilancio o dalla determinazione degli amministratori, è stata smentita. Ammetterla significherebbe lasciare al contribuente la scelta del periodo d’imposta più conveniente, attribuendogli il controllo sull’emersione della componente positiva. La C.t.r. ha quindi fatto buon governo dei principi, rilevando l’inosservanza degli obblighi di corretta contabilizzazione e di informativa nelle note integrative. Nel caso concreto la sopravvenienza non era stata rilevata nel bilancio dell’esercizio accertato, né era stato dedotto alcun atto o fatto da cui desumere la certezza giuridica dell’insussistenza della passività nel 2006.

Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese, è stato dichiarato inammissibile: il sindacato di legittimità è ammesso solo quando il giudice di merito violi il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi non ricorrente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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