Non contestazione nel processo tributario e cartelle definitive (Cass. civ. Sez. V n. 22616 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda. Esso non può inoltre operare con riferimento agli atti sottostanti l’atto impositivo, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, quali le cartelle di pagamento divenute definitive perché non tempestivamente impugnate. Ne deriva che l’an e il quantum del credito fiscale portato da atti definitivi non possono essere revocati in dubbio nel giudizio sull’iscrizione ipotecaria neanche in forza del principio di non contestazione.

Il Fatto

I contribuenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, confermando il diniego opposto in primo grado alla domanda di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria su un bene del fondo patrimoniale.

L’iscrizione era stata disposta in relazione a un credito fiscale per II.DD. e IVA portato da cartelle di pagamento già divenute definitive. I contribuenti avevano chiesto la declaratoria di nullità dell’iscrizione, la cancellazione della trascrizione e la condanna alle spese, sostenendo la non inerenza dei debiti ai bisogni familiari e la conoscenza di ciò da parte dell’Agenzia. In primo e secondo grado erano state ribadite eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione e di difetto di giurisdizione in favore dell’AGO. Il giudice d’appello, superate le questioni preliminari, aveva accertato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e dell’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso, affidato a tre motivi, è rigettato. I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili e infondati. Secondo il Collegio, l’interpretazione del principio di non contestazione propugnata dai ricorrenti non è condivisibile: nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale già esplicitata nell’atto impositivo, la non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato, qui la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.

Il Collegio precisa che il principio di non contestazione non può operare in riferimento agli atti sottostanti l’atto impositivo, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, quali le cartelle di pagamento divenute definitive perché anteriormente notificate e non tempestivamente impugnate. Diversamente opinando si aggirerebbe la disciplina dell’impugnazione autonoma di tali atti.

Richiamando la giurisprudenza della Corte, il Collegio ribadisce che la non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta con il principio per cui la mancata presa di posizione non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda. Su questa base formula il principio di diritto riportato in massima.

La decisione impugnata risulta conforme: il giudice di merito non ha applicato alcuna presunzione di destinazione dei proventi ai bisogni familiari, ma ha rilevato che il ricorrente non ha provato la natura non familiare dei debiti. Essendo definitive le cartelle sottese all’iscrizione, l’an e il quantum del credito non possono essere revocati in dubbio. In ogni caso, sotto un concorrente profilo di infondatezza, l’Agenzia aveva chiesto in primo grado il rigetto del ricorso e in appello aveva eccepito la mancata produzione documentale, sicché non sussiste la denunciata non contestazione.

Il terzo motivo, relativo alla validità della notifica delle cartelle sottostanti, è dichiarato inammissibile: la censura non impugna una ratio concorrente della decisione, non si confronta con la giurisprudenza di legittimità sulla notificazione “semplificata” mediante invio diretto di raccomandata ex art. 26, comma 1, secondo parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, e introduce una questione nuova. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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