Controricorso in Cassazione, sanata la nullità della notifica irrituale (Cass. civ. Sez. III n. 2885 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183/2011, la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve essere effettuata a pena di nullità all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine professionale e indicato nel ricorso. Opera tuttavia il principio generale dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato: ciò accade quando l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, come nel caso di notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario presso lo studio del difensore nel domicilio eletto fuori Roma. Ai fini della tempestività della notifica rileva il momento di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, in applicazione del principio generale della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario.

Il Fatto

I proprietari di un fondo rustico avevano chiesto l’accertamento della cessazione del rapporto di affitto agrario in corso con il conduttore e con gli eredi del coobbligato. Il Tribunale di Benevento aveva dichiarato la cessazione al termine dell’annata agraria 2021; la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’impugnazione del conduttore, ha invece dichiarato risolto il contratto al termine dell’annata agraria 2025, individuando nel 1949 l’inizio del rapporto e applicando l’art. 2, primo comma, lett. c, legge n. 203/1982, con rinnovazioni tacite quindicennali in difetto di idonea disdetta.

Il conduttore ricorre per cassazione con due motivi; i proprietari resistono con controricorso. La questione preliminare riguarda la ritualità e la tempestività della notifica del controricorso, che il ricorrente contesta in memoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso era stato notificato a mezzo PEC il 10 dicembre 2021, con elezione di domicilio fisico presso lo studio dei difensori in Benevento. I controricorrenti hanno notificato il controricorso presso quello studio a mezzo ufficiale giudiziario, con atto consegnato per la notifica il 19 gennaio 2022 e ricevuto il giorno successivo.

Quanto al termine fissato dall’art. 370 cod. proc. civ., il deposito del ricorso andava compiuto non oltre il 30 dicembre 2021 e i successivi venti giorni scadevano il 19 gennaio 2022, giorno di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Rileva, a tal fine, il momento della consegna, in forza del principio generale della scissione degli effetti della notificazione (Cass., Sez. U., n. 24822 del 2015).

Quanto al modus della notifica, la Corte richiama il proprio indirizzo secondo cui, dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2011, la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve avvenire a pena di nullità all’indirizzo PEC indicato nel ricorso. Opera però il principio dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.: la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo, come quando sia venuto a conoscenza del destinatario per essere stato notificato presso lo studio del difensore nel domicilio eletto (Cass. n. 13857 del 2014). Nel caso concreto la nullità è dunque sanata, essendo l’atto pervenuto al corretto destinatario nel domicilio eletto e ricevuto a mani proprie del difensore.

Nel merito, il primo motivo — che contesta l’individuazione dell’inizio del rapporto nel 1949 e la ritenuta insussistenza di prova sulla nascita di distinti rapporti — è inammissibile: la censura sul principio di non contestazione è articolata senza indicare gli atti difensivi su cui si fonda, violando l’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 34469 del 2019). Del pari generica è la doglianza sulla risoluzione del rapporto, che non prospetta una violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio e si risolve in un inammissibile riesame del fatto.

Il secondo motivo, sulla compensazione parziale delle spese, è inammissibile: la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 30771 del 2023). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese; esclusa l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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