Compensazione delle spese e accoglimento parziale della domanda (Cass. civ. Sez. II n. 20005 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza. Questa è configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, oppure in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Ne consegue che l’accoglimento parziale non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dal ricorrente, innanzi al Tribunale di Grosseto, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d’ufficio nominato in un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria.
Il Tribunale aveva accolto per quanto di ragione l’opposizione, rideterminando in misura inferiore il compenso e confermando la liquidazione delle spese vive. Impugnata l’ordinanza, la Cassazione, con una precedente pronuncia, l’aveva accolta limitatamente al capo sulle spese vive, non accertate come documentate. Riassunto il giudizio, il Tribunale, con l’ordinanza qui impugnata, ha escluso la liquidazione delle spese vive perché non documentate e ha compensato le spese del giudizio di opposizione. Da qui il ricorso principale del soccombente e il ricorso incidentale del consulente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il ricorso incidentale, con cui si deduce la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per omesso esame della documentazione sulle spese vive. Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: esso indica le attività svolte dal consulente, non le spese sostenute.
La Corte rileva inoltre che la censura, imputando al giudice un errore di fatto per mera svista materiale, integra un errore revocatorio, denunciabile con la revocazione, e non un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo. Il Tribunale, seppure con motivazione sintetica, ha accertato che le spese non erano documentate; non sussiste quindi la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il proprio prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso o quello proprio di una differente risultanza. Richiama sul punto Cass. Sez. Unite n. 20867 del 30.09.2020.
Quanto al ricorso principale, si deduce la violazione degli artt. 134 cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost., per assenza di motivazione sulla compensazione, e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale compensato le spese in assenza dei presupposti previsti. I motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della compensazione per reciproca soccombenza: il giudizio di opposizione avverso la liquidazione del compenso all’ausiliario era stato accolto limitatamente alla riduzione del compenso e alla liquidazione delle spese vive. L’accoglimento parziale della domanda, con conseguente accoglimento in parte qua dell’opposizione, integra una ragione giustificatrice che legittima la compensazione.
La Corte dà seguito al principio di diritto secondo cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, richiamando Cass. Sez. Un. n. 32061 del 31.10.2022. In definitiva il ricorso principale è rigettato e quello incidentale inammissibile, con integrale compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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