Doppia ratio decidendi e onere di impugnazione di entrambe (Cass. civ. Sez. II n. 469 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di merito che, dopo aver aderito a una prima ragione di decisione, ne accolga anche una seconda, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, che ricorre nella diversa ipotesi di contrasto tra argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi. La seconda motivazione non costituisce mero obiter dictum, ma autonoma ratio decidendi, di per sé sola sufficiente a sorreggere la pronuncia. Ne deriva che il soccombente è onerato di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del gravame, poiché l’avvenuta definitività della decisione retta dall’autonoma ratio non impugnata non può essere intaccata dall’eventuale accoglimento delle censure relative all’altra. In tema di mediazione, l’affare rilevante ai fini del diritto alla provvigione può identificarsi anche nel preliminare concluso da falsus procurator, in quello di vendita di cosa parzialmente altrui o in quello stipulato da uno solo dei comproprietari.
Il Fatto
Una società di mediazione agisce per il riconoscimento della provvigione maturata per l’attività svolta in favore di alcuni coeredi e dell’odierna ricorrente, in relazione a un preliminare di compravendita immobiliare. Il Tribunale respinge la domanda; la Corte d’Appello di Milano la riforma e condanna i coeredi e la ricorrente al pagamento delle somme, quantificate in 59.200 euro a carico dei primi e in ulteriori 59.200 euro a carico della sola ricorrente.
Contro tale sentenza la soccombente propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, contestando la validità ed efficacia del preliminare, l’accertamento presuntivo di una procura a vendere e la contraddittorietà della motivazione. La società resiste con controricorso; i litisconsorti restano intimati.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina con priorità il terzo motivo, relativo alla dedotta contraddittorietà della motivazione, ritenendone l’infondatezza e quindi superflua la disamina degli altri due. La sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi, ciascuna di per sé sola sufficiente a sorreggerla.
Il giudice distrettuale ha affermato, in prima battuta, che l’11 settembre 2014 fu concluso un preliminare produttivo di effetti vincolanti anche nei confronti dei comproprietari, avendo il promittente alienante speso il loro nome in virtù di procura scritta. In linea gradata ha aggiunto che, quand’anche questi avesse accettato la proposta senza poteri rappresentativi o senza spendere il nome dei comproprietari, si sarebbe comunque concluso un affare: un contratto del falsus procurator, con responsabilità risarcitoria, ovvero un preliminare di vendita di cosa altrui, o ancora di bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari.
La Corte ricorda che, ai fini dell’art. 1755, comma 1, c.c., rilevano le operazioni economiche idonee a costituire un vincolo giuridico che abilita le parti ad agire per l’adempimento o per il risarcimento del danno, richiamando, tra le altre, Cass. n. 2385/2023 e Cass. n. 28879/2022.
Il passaggio decisivo è processuale: la sentenza che accoglie una seconda ragione di decisione, per sostenere la pronuncia nel caso in cui la prima risulti erronea, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, con la conseguenza che il soccombente deve impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del gravame (cfr. Cass. n. 3454/2023, Cass. n. 13880/2020, Cass. Sez. Un. n. 10852/2022).
Nella specie la seconda ratio non risulta attinta da alcuna specifica censura. Acclarata l’infondatezza del terzo motivo, la Corte dichiara ultronea la disamina degli ulteriori mezzi e rigetta il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.