Spese processuali e dovere di lealtà: discrezionalità del giudice di merito (Cass. civ. Sez. II n. 23343 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del dovere di lealtà e probità processuale, posto dall’art. 88 cod. proc. civ., consente al giudice di condannare alle spese anche la parte totalmente vittoriosa, ma solo nei limiti delle spese che la controparte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Al di fuori di tale ipotesi eccezionale, e di quella del mancato rimborso di spese in rapporto causale diretto con la trasgressione, non è prospettabile alcuna violazione di legge nel provvedimento del giudice di merito che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, non ritenga di disporre alcuna compensazione, nemmeno parziale, delle spese processuali. A tale giudice non è imposta una motivazione specifica sul mancato uso della facoltà di compensare, con la conseguenza che la scelta non è sindacabile in sede di legittimità. Il controllo della Corte di cassazione resta circoscritto all’accertamento che le spese non siano poste a carico della parte interamente vittoriosa in assenza dei presupposti di legge.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., per far accertare l’usucapione della quota di immobili già di proprietà della madre e del fratello, comproprietari con lui e sottoposti a pignoramento su iniziativa di due società creditrici. La domanda era stata respinta in entrambi i gradi di merito.

La Corte d’appello, respingendo lo specifico motivo di impugnazione, aveva escluso la violazione dei doveri di lealtà da parte della creditrice procedente e aveva posto le spese del secondo grado a carico dell’appellante soccombente, liquidandole in valori prossimi al minimo dello scaglione di riferimento. Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sola pronuncia sulle spese, dolendosi della mancata compensazione nonostante la condotta processuale scorretta delle controparti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente in ordine all’art. 380-bis cod. proc. civ., poiché la proposta di definizione anticipata era stata formulata da un consigliere estraneo al collegio giudicante. La doglianza muoveva dall’assunto che la parte chiamata a decidere non potesse coincidere con l’estensore della proposta, ma la composizione del collegio ha escluso in radice il prospettato conflitto.

Nel merito, il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione degli art. 92 e 88 cod. proc. civ., sostenendo che la condotta processualmente scorretta della parte, ancorché vittoriosa, integri una grave ed eccezionale ragione di compensazione in deroga al principio della soccombenza, anche quando il giudice non l’abbia espressamente recepita ai fini della decisione.

La Corte ha richiamato l’orientamento costante di legittimità secondo cui il principio della soccombenza impedisce la condanna della parte interamente vittoriosa, e il sindacato di legittimità è limitato a verificare che tale principio non risulti violato, restando riservata al giudice di merito ogni valutazione sull’opportunità della compensazione e sulla quantificazione delle spese.

È stata poi isolata l’unica ipotesi che consente di superare il criterio della soccombenza: la trasgressione del dovere di lealtà e probità dell’art. 88 cod. proc. civ.. In tal caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata, ma solo nei limiti delle spese causate alla controparte dal comportamento illecito, sulla base di una motivazione congrua. Nel caso concreto, le controparti sono risultate totalmente vittoriose e la Corte di merito ha escluso che la produzione documentale contestata abbia avuto incidenza sulla decisione, non risultando neppure allegate spese specificamente causate da quella produzione.

La Corte ha quindi qualificato la doglianza come richiesta di mera rivisitazione meritale dell’esercizio del potere discrezionale di compensazione, preclusa in sede di legittimità, e ha respinto il ricorso. La decisione, conforme alla proposta ex art. 380-bis, ha comportato l’applicazione degli art. 96 cod. proc. civ. e l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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