Revocazione dell’ordinanza di inammissibilità è error di giudizio non censurabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 2948 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., non può essere fondato sulla deduzione dell’errata valutazione delle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione deciso dalle Sezioni Unite, poiché tale vizio costituisce errore di giudizio e non errore di fatto revocatorio. Quest’ultimo è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione delle risultanze processuali. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti, rivestendo la natura di parte soltanto formale, esclude l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali e l’applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

I ricorrenti avevano proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 23657 del 2022, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del loro ricorso avverso l’ordinanza della Corte dei conti, sez. giurisd. centrale d’appello, n. 19 del 2021. Quest’ultima aveva disposto la correzione della sentenza n. 263 del 2020 della medesima Corte, affetta da errore materiale nell’indicazione dell’importo della condanna per danno erariale.

Con provvedimento presidenziale del 18 maggio 2023 era stata proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., in quanto il ricorso per revocazione era stato delibato come inammissibile. I ricorrenti hanno proposto istanza di decisione, munita di procura speciale, e il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, il ricorso non formula censure specifiche coerenti con il mezzo proposto, limitandosi alla mera riproposizione delle doglianze già indirizzate al provvedimento della Corte dei conti e già vagliate con il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile.

In secondo luogo, il ricorso prospetta implicitamente, in termini revocatori, l’erronea valutazione delle condizioni di ammissibilità del ricorso deciso dalle Sezioni Unite. La Corte ha precisato che il mezzo revocatorio è rimedio volto a ovviare ad errori di fatto, configurabili quando la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare.

È esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione decisoria, come nel caso riguardante le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte richiama sul punto Cass., sez. III, n. 10040/2022.

Quanto al regime delle spese, la Corte ha rilevato che il Procuratore generale presso la Corte dei conti riveste la natura di parte soltanto formale, in ragione della sua posizione istituzionale di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico. Egli partecipa al giudizio non come esponente di un’amministrazione, ma quale portatore dell’interesse generale dell’ordinamento giuridico.

Tale qualificazione esclude l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali, come già affermato da SU n. 5589/2020, n. 11502/2019, n. 11139/2017, e conseguentemente anche l’applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., nel caso in cui il giudizio sia stato definito in conformità alla proposta. Trova invece applicazione l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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