Rinuncia tacita al credito dei soci di s.r.l. estinta ammessa in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 4220 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia tacita a un credito può essere desunta da comportamenti concludenti del titolare, valutati nel loro complesso, purché univocamente espressivi di una volontà abdicativa. L’interpretazione della volontà negoziale, compresa quella di rinunziare a un credito, è operazione riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non si deduca specificamente la violazione delle norme ermeneutiche dettate dal codice civile o il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Non è pertanto ammissibile il motivo che, sotto l’apparente allegazione della falsa applicazione di norme astratte, tenti di sovvertire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di appello.

Il Fatto

Due soci di una società a responsabilità limitata, cancellata dal Registro delle imprese, hanno azionato in qualità di successori nel credito il precetto nei confronti della struttura sanitaria debitrice. Il titolo era il credito vantato dalla società estinta.

La struttura sanitaria ha proposto opposizione al precetto. La Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione e dichiarato la nullità del precetto per difetto di titolo esecutivo, ravvisando una rinuncia tacita al credito. I soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1236, 1240, 2495 e 2727 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe desunto una inesistente volontà abdicativa da comportamenti intrinsecamente neutri e, comunque, processualmente e sostanzialmente indifferenti rispetto alle sorti creditorie.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La censura, sotto l’apparente allegazione della falsa applicazione delle astratte norme di riferimento, mira in realtà a sovvertire la valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata. Il giudice di merito ha desunto la volontà abdicativa da una serie di circostanze — la mancata menzione del credito nel bilancio finale di liquidazione e nella nota integrativa, la dichiarazione resa in un diverso giudizio e l’assenza di riferimento nel successivo atto di cessione di azienda — il cui valore inferenziale è apprezzabile esclusivamente dal giudice di merito.

La Corte richiama il principio per cui l’interpretazione della volontà negoziale, compresa quella di rinunziare a un credito, è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non deducendo specificamente la violazione delle norme ermeneutiche del codice civile — dai ricorrenti solo genericamente e cumulativamente citate in rubrica, senza concreto sviluppo — o il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

La soccombenza regola le spese, liquidate in complessivi euro 4.200,00, oltre spese forfettarie e accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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