Pluralità di rationes decidendi e interesse a impugnare le singole censure (Cass. civ. Sez. I n. 20770 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’accertata inammissibilità delle censure rivolte a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni, poiché queste ultime non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione ormai definitiva sul punto. Analogamente, la doglianza di omessa pronuncia è inammissibile quando difetta di decisività, perché tutte le domande presuppongono un fatto rimasto indimostrato. In tema di presunzioni semplici, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità del ricorso al ragionamento presuntivo e apprezzare la convergenza degli indizi, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Il Fatto

La curatela fallimentare del debitore impugna il decreto con cui il Tribunale di Rimini, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, ha ammesso la banca creditrice al passivo in via chirografaria.

Il giudice delegato aveva negato l’ammissione ravvisando un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il pegno costituito da un terzo, oltre a presunti segni di insolvenza e a un utilizzo della liquidità per il rientro verso una diversa banca controllante dell’istituto mutuante. Il tribunale ha invece escluso la prova dell’accordo e ha ritenuto comunque non nullo né revocabile il finanziamento. Avverso tale decisione la curatela propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi; la banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La decisione impugnata si regge su due rationes decidendi autonome: l’assenza di prova dell’accordo trilaterale e l’insussistenza, in ogni caso, di profili di nullità o revocabilità del finanziamento. La Corte esamina separatamente le censure rivolte a ciascuna.

I primi due motivi, che denunciano l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili. La ricorrente non introduce un fatto storico trascurato, ma sollecita una rivisitazione della valutazione con cui il tribunale ha ritenuto indimostrato l’accordo. Quanto al ragionamento presuntivo, la Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui spetta al giudice di merito apprezzare l’efficacia sintomatica degli indizi e la loro convergenza globale; la censura per vizio di motivazione non può limitarsi a contrapporre un diverso convincimento, ma deve evidenziare l’assoluta illogicità del ragionamento, restando escluso che la sola mancata valutazione di un indizio integri il vizio dedotto.

Respinte le critiche alla prima ratio, la Corte dichiara inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure rivolte alla seconda, ossia i motivi dal terzo al settimo. Richiamando un proprio consolidato indirizzo, rileva che le doglianze sulle altre rationes non potrebbero comunque condurre alla cassazione, stante la definitività della ragione già accertata. I motivi di omessa pronuncia difettano inoltre di decisività, poiché tutte le domande presupponevano l’accordo rimasto indimostrato. Anche il terzo motivo, sulla revocabilità dell’operazione, resta travolto dalla mancanza di interesse.

L’ottavo motivo, sulla pretesa negligenza della banca nel richiedere il rientro dagli affidamenti, è parimenti inammissibile: l’accertamento dei presupposti dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. integra indagine di fatto riservata al giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna della curatela alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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