Amministratore di fatto di cooperative cartiere e presunzione di incameramento (Cass. civ. Sez. V n. 3121 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento tributario, può ritenersi in via presuntiva, secondo l’id quod plerumque accidit, che l’amministratore di fatto di una società cartiera abbia direttamente incamerato i proventi dell’evasione fiscale addebitabile all’ente, anche in assenza di evidenze contabili dell’evasione, sicché spetta all’amministratore stesso fornire la prova contraria. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare quando abbia tempestivamente proposto la propria contestazione, mediante quale formula e come l’abbia coltivata nei gradi di merito, per consentire il controllo sulla tempestività e congruità delle critiche prima ancora che sulla loro decisività. La mancanza di tale indicazione rende il motivo inammissibile. La prova della fittizia costituzione delle cooperative consorziate e della qualità di effettivo datore di lavoro può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 600/1973.

Il Fatto

Una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di un consorzio cooperativo, per gli anni dal 2011 al 2015, contestava a tutte le cooperative consorziate l’omessa dichiarazione e versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci, di fatto lavoratori. La società cooperativa era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2015.

L’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2014, per il mancato versamento delle ritenute su oneri previdenziali e assicurativi, anche al contribuente, ritenuto amministratore e poi liquidatore di fatto di tutte le cooperative e vero datore di lavoro. Nella ricostruzione dell’amministrazione finanziaria le cooperative erano meri schermi interposti tra il datore di lavoro e i lavoratori. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Viterbo, che rigettava il ricorso; la CTR del Lazio confermava. Propone ricorso per Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il contribuente censura la violazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014, lamentando l’omessa motivazione sul punto. La Corte rileva l’ambiguità della contestazione: il ricorrente invoca l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma subito dopo aggiunge “omessa motivazione”, vizio riconducibile ai nn. 4 o 5 del medesimo articolo. Anche il riferimento normativo è incompleto, poiché l’art. 28 si compone di numerosi commi; verosimilmente il contribuente intende il comma cinque, che modifica l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 sulla responsabilità dei liquidatori.

Il contribuente sostiene che i creditori sociali, tra cui il Fisco, possano agire nei confronti dei soci dell’estinta società di capitali sino alla concorrenza di quanto riscosso, e che l’Agenzia non abbia provato la colpa del liquidatore di fatto per il mancato pagamento. La critica è inammissibile, perché il ricorrente non riporta quando abbia tempestivamente proposto la contestazione nei gradi di merito né come l’abbia coltivata, impedendo il controllo di tempestività e congruità.

Nel merito la contestazione è comunque infondata. Il contribuente trascura la peculiarità della materia: la Corte richiama Cass. sez. V n. 36003 del 22.11.2021, secondo cui in materia di accertamento tributario può ritenersi in via presuntiva che l’amministratore di fatto di una società cartiera abbia direttamente incamerato i proventi dell’evasione, spettando a lui la prova contraria.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per difetto del presupposto impositivo, non essendo provato il ruolo di datore di lavoro di fatto. Anche qui la Corte rileva difetti di contestazione che rendono il motivo in parte inammissibile. Nel merito la CTR ha fondato la responsabilità su plurime dichiarazioni dei lavoratori e su numerosi elementi, qualificati come presunzioni gravi, precise e concordanti: la mancata partecipazione dei soci alla vita delle cooperative, l’attività svolta esclusivamente per il consorzio, la costituzione e la liquidazione contestuali delle consorziate, l’uso di un unico commercialista e liquidatore. Il ricorrente non confuta tale fondamento e ripropone le proprie tesi.

La Corte integra inoltre la motivazione: le ritenute non dichiarate erano desunte da prospetti consegnati dal contribuente stesso ai verificatori, circostanza non contestata e ulteriore riscontro del suo ruolo. Il ricorso è rigettato e il contribuente condannato alle spese, con integrazione dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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