Quietanza su fattura di terzo: valore indiziario e libera valutazione del giudice (Cass. civ. Sez. II n. 3122 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento ha natura di confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ. in ordine al fatto estintivo dell’obbligazione e, come tale, solleva il debitore dall’onere probatorio, vincolando il giudice alla verità del fatto nei limiti in cui sia fatta valere nel giudizio tra l’autore e il destinatario della dichiarazione. Nel giudizio promosso nei confronti di un terzo, invece, la quietanza non ha l’efficacia vincolante della confessione, ma solo il valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, liberamente apprezzabile dal giudice al pari di ogni altra prova. Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono prove atipiche, di valore meramente indiziario, non soggette né all’art. 2702 cod. civ. né all’art. 214 cod. proc. civ., e possono concorrere, con altri elementi, a fondare il convincimento del giudice.
Il Fatto
La promissaria acquirente di un immobile conveniva davanti al Tribunale di Prato il promittente alienante, chiedendo accertarsi l’inadempimento dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo e la condanna al risarcimento dei danni. Il convenuto rimaneva contumace. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il promittente alienante a corrispondere la sola somma versata a titolo di caparra confirmatoria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per responsabilità precontrattuale.
La promissaria acquirente proponeva appello, sostenendo la natura contrattuale della responsabilità. La Corte d’appello di Firenze, riformando parzialmente, accertava l’inadempimento all’obbligo assunto con il preliminare e condannava il promittente alienante al pagamento di un’ulteriore somma, corrispondente alla provvigione versata all’agenzia immobiliare. Avverso tale pronuncia il promittente alienante proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava, con i primi due motivi, la violazione delle norme sul valore probatorio della fattura quietanzata, contestando in particolare che la dicitura “saldato”, apposta a penna prima del timbro a secco dell’agenzia, potesse valere come quietanza di pagamento e riferirsi alla specifica pratica. Con il terzo e il quarto motivo lamentava la motivazione apparente e l’attribuzione alla quietanza di un valore legale tipico di confessione, anziché di prova liberamente valutabile.
La Corte ha anzitutto rilevato che la contestazione della paternità della dicitura “saldato” costituisce circostanza nuova, non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, implicando un accertamento in fatto non demandabile alla Corte e ponendosi in contrasto con la stessa doglianza, che qualificava la quietanza come generica.
Nel merito, la Corte ha escluso la violazione delle norme sostanziali richiamate. Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari e può essere contenuta nella fattura inviata dal creditore al debitore, risultando da qualsiasi non equivoca attestazione dell’adempimento — come l’annotazione “pagato” — che riveli l’ammontare e il titolo del pagamento, purché sottoscritta dal soggetto da cui proviene. Non si richiede che la dichiarazione sia autografa, potendo consistere anche in un timbro dattiloscritto, secondo i precedenti richiamati (Sez. 2 n. 20644 del 2018; Sez. 2 n. 22655 del 2011). A fronte della causale e dell’importo indicati, l’onere di provare una diversa imputazione gravava sulla parte interessata a contestarla.
Quanto al valore probatorio, la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata non ha attribuito alla fattura quietanzata la valenza di piena prova, ma solo di elemento indiziario. La quietanza rilasciata dal creditore al debitore ha natura di confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ. e vincola il giudice solo nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia tra autore e destinatario. Nel giudizio verso un terzo essa non ha efficacia vincolante, ma valore di documento probatorio liberamente apprezzabile (Sez. Un. n. 15169 del 2010; Sez. 1 n. 24690 del 2017).
La Corte ha poi confermato che, nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione ex art. 1755 cod. civ. sorge quando tra le parti messe in contatto si costituisce un vincolo giuridico che abiliti ciascuna all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., spettando pertanto al mediatore anche quando sia intervenuto per la stipula di un contratto preliminare (Sez. 2 n. 31431 del 2023). Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con la condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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