Espulsione: copia analogica di atto informatico e prova documentale inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 3149 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero, la copia su supporto analogico di documento informatico è disciplinata dall’art. 23, comma 1, del dlgs n. 82/2005, che ne subordina l’efficacia probatoria all’attestazione di conformità all’originale in tutte le sue componenti resa da pubblico ufficiale autorizzato, senza che sia più richiesta la sottoscrizione di ogni pagina e degli altri adempimenti dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000. La questione che investa la regolarità di quella attestazione esige la produzione del documento nel giudizio di legittimità. Il ricorso che non vi provveda, limitandosi a riprodurre l’atto all’interno del ricorso digitale, è inammissibile, restando insoddisfatto l’onere di cui all’art. 369, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era stato attinto da un decreto di espulsione emesso dalla competente autorità prefettizia. Avverso quel provvedimento aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace, che l’aveva rigettata. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi e illustrato con memoria, mentre l’Amministrazione intimata non svolgeva attività difensiva.
Il nucleo della doglianza investiva la copia conforme del decreto notificata all’interessato: si sosteneva la nullità del documento per violazione della disciplina sull’autenticazione delle copie, non essendo indicati nome, grado e qualifica del soggetto che aveva attestato la conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, legati da connessione, e li dichiara tutti inammissibili. Preliminarmente ricostruisce il quadro normativo: l’art. 20 del d.P.R. n. 445/2000 è stato abrogato per effetto dell’entrata in vigore del dlgs n. 82/2005, che disciplina la materia agli articoli da 22 a 23-bis.
Il passaggio centrale riguarda le copie analogiche di documenti informatici. Dal combinato disposto dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 23, comma 1, del dlgs n. 82/2005 si evince che l’attestazione di conformità deve essere resa da un pubblico ufficiale autorizzato, ma questi deve esclusivamente attestare la conformità all’originale in tutte le sue componenti. Non è più richiesta la sottoscrizione di ogni pagina né quanto altro dettato dall’art. 18, contrariamente a quanto assumeva il ricorrente.
La Corte distingue poi le copie informatiche di documenti analogici (art. 22) e le copie informatiche di documenti informatici (art. 23-bis). Rammenta inoltre il proprio orientamento secondo cui, in mancanza di previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell’attestazione di conformità della copia all’originale quando questa sia eseguita dall’ufficio notificante o dalla questura (Cass. n. 31928/2019). Il precedente invocato dal ricorrente (Cass. n. 25879/2021) è invece inconferente, riguardando la diversa fattispecie della consegna di una copia priva di attestazione perché fotocopia di una copia conforme.
Il profilo decisivo è però processuale. La questione verte sull’esatta individuazione del documento e sulla sua produzione, che le prove precostituite devono seguire secondo le regole processuali (Cass. n. 33809/2021; Cass. n. 7466/2013). Il ricorrente non ha prodotto la copia conforme contestata, come era suo onere ai sensi dell’art. 369, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’onere non è soddisfatto dalla riproduzione inserita in calce al ricorso digitale, perché quella risponde alla distinta finalità di assicurare la specificità del ricorso ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e non consente l’autonomo esame del documento.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con nullità delle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato e con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.