Pubblicazione in Gazzetta non prova legittimazione del cessionario nella cessione in blocco (Cass. civ. Sez. III n. 28333 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, la pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale esonera la banca cessionaria dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non costituisce prova dell’esistenza della cessione né dell’inclusione di uno specifico credito nell’operazione. Il soggetto che, non essendo stato parte nel grado precedente, proponga impugnazione in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire la prova documentale della legittimazione sostanziale, dimostrando che il credito azionato è ricompreso nella cessione. In difetto, l’impugnazione è inammissibile, rilevabile anche d’ufficio. Tale onere probatorio opera, in particolare, in presenza di contestazioni specifiche del debitore ceduto.

Il Fatto

La banca creditrice agisce in revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. avverso un atto di cessione immobiliare intervenuto tra i debitori in sede di separazione personale. In primo grado il Tribunale rigetta le domande, ritenendo non provata l’esistenza e la contezza del credito al momento della separazione.

Nelle more del giudizio, un contratto di cessione di crediti conclude il trasferimento in blocco di una serie di posizioni a una società veicolo, che subentra nella titolarità del credito. La sentenza di primo grado viene impugnata sia dalla creditrice originaria sia dalla cessionaria. La Corte d’Appello accoglie il gravame e dichiara inefficace l’atto di trasferimento immobiliare, con condanna degli appellati alle spese del doppio grado. La debitrice ceduta ricorre per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’appello proposto dalla sola cessionaria per difetto di allegazione e prova del fatto costitutivo del diritto azionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce l’onere che grava sul successore a titolo particolare che agisca in giudizio affermandosi titolare del credito per effetto di una cessione in blocco. La questione non riguarda il merito della revocatoria, ma la legittimazione sostanziale del cessionario a proporre l’impugnazione.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, richiamando il principio già espresso da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2511 del 2025, non prova l’esistenza della cessione né l’inclusione di specifici crediti nell’operazione. La Corte ribadisce che la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 cod. civ. costituisce una semplice dichiarazione della parte interessata e non è idonea, di per sé, a dimostrare il trasferimento, secondo il principio di Cass. 17944/2023.

Ne consegue che il cessionario, in presenza di contestazioni specifiche del debitore, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, dimostrando l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione. La Corte richiama altresì l’orientamento di Cass. n. 34373 del 2023: chi propone impugnazione assumendo la qualità di successore deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire la prova delle circostanze che fondano la successione nel processo, dovendo altrimenti essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione.

Rigettata l’eccezione di decadenza sollevata dalla controricorrente — trattandosi di questione rilevabile d’ufficio — la Corte rileva che la cessionaria si è limitata a dare atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, deducendo genericamente che tra i crediti ceduti rientrerebbero quelli oggetto di causa, senza indicare gli specifici crediti. Nella specie la cessione è intervenuta in pendenza del primo grado. Manca nella sentenza d’appello ogni valutazione degli elementi idonei a individuare senza incertezze i crediti ricompresi, accertamento che spetta al giudice del rinvio.

Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, con assorbimento degli altri motivi. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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