Limiti del giudice di rinvio e nullità della donazione di quota indivisa (Cass. civ. Sez. II n. 3150 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, non è parimenti vincolato dalle circostanze meramente ipotizzate in via narrativa dalla sentenza di annullamento. Egli conserva il potere di procedere a una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quelli la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive impartite. La pronuncia per error in iudicando vincola il giudice di rinvio solo quanto ai fatti che il principio presupponga come pacifici o già accertati in sede di merito. È inoltre nulla la donazione con cui il coerede trasferisce la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria, poiché prima della divisione quel bene non appartiene al suo patrimonio, salvo che i donanti, consapevoli dell’altruità, abbiano inteso porre in essere una donazione obbligatoria di dare.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la divisione dell’eredità dei genitori, apertesi ab intestato rispettivamente nel 1976 e nel 1989, e coinvolge più generazioni di coeredi. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato prescritto il diritto di alcuni germani di accettare l’eredità paterna, escludendo il possesso dei beni ereditari. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo irrilevante il possesso ai fini dell’art. 476 cod. civ. e dell’art. 485 cod. civ. La Cassazione, con una prima pronuncia, aveva accolto il ricorso enunciando il principio di diritto applicabile.
In sede di rinvio, la Corte distrettuale ha ritenuto che il possesso dei beni ereditari fosse ormai accertato in modo vincolante, riconoscendo la qualità di erede al coerede. I ricorrenti, eredi di altro condividente, impugnano tale statuizione lamentando che il giudice di rinvio abbia travalicato i limiti della sua potestas iudicandi e censurano il rigetto della domanda di indennizzo per le migliorie apportate al bene comune.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per la supposta omessa esposizione dei fatti di causa, disattendendola perché la narrazione risulta ampia e conforme alle prescrizioni del codice di rito. Disattende anche l’eccezione relativa alla posizione di due ricorrenti che avevano donato le quote al fratello, richiamando l’art. 111 cod. proc. civ.: in assenza di un formale provvedimento di estromissione, i danti causa continuano a partecipare al processo.
Il primo motivo è accolto. La Corte distingue i limiti del giudice di rinvio a seconda che la cassazione sia stata pronunciata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per vizi di motivazione o per entrambe le ragioni. Nella specie, la precedente sentenza aveva cassato sia per un vizio motivazionale, per il mancato esame della circostanza del possesso dei beni ereditari, sia per violazione di legge, per l’avere il giudice d’appello ritenuto del tutto irrilevante quel possesso in riferimento all’art. 485 cod. civ. Al giudice di rinvio era stato domandato un nuovo esame.
La Corte ribadisce che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato, ma non alle circostanze meramente ipotizzate in via narrativa dalla decisione di annullamento. Una preclusione al riesame opera solo per i fatti che il principio presupponga come pacifici o già accertati in sede di merito. Nella specie mancava un accertamento effettivo sulla ricorrenza del possesso: il giudice di rinvio era perciò libero di verificarne la prova, senza arrestarsi al giudizio di irrilevanza che aveva sorretto la decisione cassata. La sentenza non definitiva è pertanto cassata sotto questo profilo.
Nel corso del giudizio emerge, per effetto di una questione rilevata d’ufficio, un ulteriore profilo. Poiché la donazione ha avuto ad oggetto non l’intera quota ereditaria, ma solo la quota vantata sugli immobili, ricorre la fattispecie riconducibile a Cass. Sez. Un. n. 5068/2016: la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, non facendo quel bene parte del patrimonio del donante prima della divisione. Ne deriva che ai fini della divisione i germani donanti devono ancora partecipare e sono legittimati a impugnare in proprio.
Il secondo motivo è rigettato con correzione della motivazione. La domanda di indennità per le opere eseguite tra il 1964 e il 1965, prima dell’apertura della successione paterna del 1976, non è riconducibile alla disciplina della comunione, ma semmai all’art. 936 cod. civ., trattandosi di un credito verso il dante causa, componente passiva dell’eredità. Il terzo motivo resta assorbito per l’accoglimento del primo.
Nota della Redazione
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