Notifica ex art. 143 c.p.c.: necessarie ricerche effettive oltre l’accertamento anagrafico (Cass. civ. Sez. II n. 22461 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. presuppone, oltre all’accertamento anagrafico, che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche. L’ordinaria diligenza imposta al notificante, da valutare secondo i parametri di normalità e buona fede di cui all’art. 1147 c.c., non si traduce nel dovere di compiere ogni indagine astrattamente idonea, ma non autorizza il pubblico ufficiale a ridurre a mera parvenza formale le informazioni raccolte. La relazione di notificazione deve dare conto degli esiti delle ricerche in modo non approssimativo, dubitativo o generico, indicando la specifica fonte di conoscenza, sì che il giudice possa apprezzarne l’effettiva attendibilità.
Il Fatto
La società attrice convenne in giudizio il detentore di taluni immobili per ottenerne il rilascio, chiedendo che fosse accertata la sua detenzione senza titolo. Il convenuto si costituì tardivamente e propose domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale di Sciacca accolse la domanda attorea e rigettò nel merito quella riconvenzionale.
La Corte d’appello di Palermo, sul gravame principale del convenuto e su quello incidentale della società, riformò parzialmente la decisione di primo grado e dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale per tardiva costituzione, ritenendo valida la notifica dell’atto di citazione eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. Il convenuto ricorse per cassazione, dolendosi della falsa applicazione di tale norma; la società resistette e propose ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo e il contrasto irriducibile della motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte riqualifica il complesso censorio come error in procedendo, ravvisando la violazione dell’art. 143 cod. proc. civ. ampiamente evocato nel corpo della critica.
Il Collegio ricorda che l’ordinaria diligenza del notificante, per vincere l’ignoranza sulla residenza, il domicilio o la dimora del destinatario, va valutata secondo i parametri di normalità e buona fede di cui all’art. 1147 c.c. Non impone di compiere ogni indagine astrattamente idonea, anche con spese non lievi e attese non brevi: sono adeguate le ricerche svolte presso gli uffici anagrafici e l’ultima residenza conosciuta.
Tale principio non autorizza però il pubblico ufficiale a ridurre a mera parvenza formale le informazioni che deve raccogliere. La Corte richiama la Sez. III n. 40467 del 2021 e la Sez. VI n. 24107 del 2016: il ricorso alle formalità per gli irreperibili non può fondarsi sulle sole risultanze della certificazione anagrafica, ma esige che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche, delle quali l’ufficiale giudiziario dia espresso conto.
Nel caso concreto la relazione di notificazione indicava un domicilio chiuso e apparentemente disabitato, riferendo genericamente informazioni dei vicini. La Corte giudica tali elementi approssimativi, dubitativi e generici, privi di riscontro, a fronte degli elementi contrari addotti dal ricorrente. La Corte d’appello è quindi incorsa in falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ.
Il ricorso principale è accolto, con cassazione con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese di legittimità. Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, perché la controricorrente non mira a un epilogo più vantaggioso, ma ripropone difese ed eccezioni devolute al giudice del rinvio. Si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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