Preavviso di rigetto non chiude emersione né cessa sospensione espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 21974 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, previsto dall’art. 10-bis legge n. 241/1990, non è atto conclusivo del procedimento. Esso apre la fase partecipativa e sospende il termine di conclusione, ma non equivale a rigetto né ad archiviazione. Ne deriva che la sua comunicazione non fa cessare la sospensione del procedimento di espulsione né il divieto di emissione del relativo decreto, previsti dall’art. 103, commi undicesimo e diciassettesimo, d.l. n. 34/2020. Tali effetti si ricollegano esclusivamente al provvedimento di rigetto o archiviazione dell’istanza. Al giudice dell’impugnazione spetta verificare l’effettivo inoltro e la data della domanda, non l’esito della procedura di regolarizzazione.
Il Fatto
Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, non chiedendone il rinnovo alla scadenza. Nel giugno 2020 presentava domanda di emersione del rapporto di lavoro irregolare. Nel febbraio 2022 l’Amministrazione gli comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza, rilevando la pendenza di un procedimento penale per reati ostativi.
Il Prefetto adottava poi il decreto di espulsione. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione, escludendo l’operatività della sospensione e ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato. Proponeva ricorso per cassazione lo straniero, deducendo la violazione delle norme sull’emersione e l’omesso esame di fatti decisivi. Resisteva l’Amministrazione con atto di costituzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile la costituzione del Ministero dell’interno, avvenuta oltre il termine dell’art. 370 cod. proc. civ. con atto finalizzato solo alla discussione orale. Nel procedimento in camera di consiglio il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, mediante memoria depositata a seguito di controricorso tempestivo.
Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente e accolti. Il disposto dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi per l’ingresso e il soggiorno illegale dalla data di entrata in vigore fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione. Il comma diciassettesimo vieta l’espulsione nelle more della definizione, salvo i casi del comma decimo.
La Corte applica tali disposizioni al ricorrente, che al momento dell’entrata in vigore del decreto si trovava in posizione di soggiorno illegale. Il procedimento di espulsione, ove già avviato, doveva considerarsi sospeso ex lege e avrebbe potuto riprendere solo alla conclusione del procedimento di emersione.
Il giudice di merito aveva escluso l’applicabilità della norma sul presupposto che la procedura fosse già definita per effetto del preavviso di rigetto. La Corte ritiene l’argomentazione errata: il preavviso di rigetto non è l’atto conclusivo del procedimento, ma strumento partecipativo che porta a conoscenza dell’istante i motivi ostativi e sospende il termine di conclusione. Al di fuori dei casi in cui la legge attribuisce al silenzio un significato, il decorso del termine non comporta né accoglimento né rigetto, consentendo solo l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione.
Alla comunicazione del preavviso non può quindi attribuirsi l’effetto di far cessare la sospensione né di far venir meno il divieto di emissione del decreto. Nessun rilievo assume la circostanza che la ragione del preannunciato diniego fosse la pendenza di un procedimento penale, poiché alla data del decreto non era stata pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva. La sentenza è cassata con rinvio al Giudice di pace di Milano, in persona di un diverso magistrato, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.