Opposizione a estratto di ruolo inammissibile per difetto di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3291 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al di fuori delle tre ipotesi tassativamente previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse, restando estranea al perimetro di tutela l’ipotesi in cui il debitore agisca unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo in assenza di successivi atti di esecuzione. Trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse deve essere compiuta al momento della decisione, con la conseguenza che il giudice deve tener conto della sopravvenienza normativa rappresentata dall’introduzione della disposizione richiamata. La discrezionalità del legislatore nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale anticipata ritenuti meritevoli è stata riconosciuta conforme a Costituzione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il titolare di una posizione previdenziale che, presa visione di un estratto di ruolo, ha avuto conoscenza di avvisi di addebito emessi dall’Inps che assumeva non notificati. Di qui l’opposizione proposta davanti al giudice del lavoro, respinta in primo grado e poi in appello dalla Corte d’Appello di Milano, che ha confermato la validità delle notifiche e la genericità del disconoscimento delle copie.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado con due motivi, deducendo la violazione delle norme sul disconoscimento e la mancata pronuncia sul procedimento di verificazione. La questione centrale, tuttavia, è divenuta quella dell’interesse ad agire alla luce della sopravvenuta disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione. La Corte ricostruisce l’origine dell’azione: l’impugnativa era nata dalla presa visione dell’estratto di ruolo, da cui il ricorrente aveva appreso dell’esistenza di avvisi di addebito che assumeva non notificatigli.
Il Collegio richiama l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021. La norma ammette l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, insieme alla cartella esattoriale — cui è equiparato l’avviso di addebito ai sensi dell’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 — invalidamente notificata, ma nei soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio riconducibile a una delle tre ipotesi tipizzate: la partecipazione a una procedura di appalto, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, ovvero la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza a Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che ha affermato tre principi: la norma si applica anche ai debiti previdenziali; al di fuori delle tre ipotesi menzionate l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; e, trattandosi di condizione dell’azione, la verifica dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza, dovendosi tener conto della sopravvenienza normativa.
Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della disciplina, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale anticipata meritevoli di protezione, pur auspicando un intervento riformatore volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza del sistema italiano della riscossione, anche sul versante delle notificazioni.
Nel caso di specie, non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, e in mancanza di successivi atti di esecuzione posti in essere dall’Inps, i motivi sono dichiarati inammissibili. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate verso l’Inps in ragione della sopravvenienza normativa e giurisprudenziale; nulla è disposto verso l’intimata rimasta tale. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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