Impugnazione preavviso iscrizione ipotecaria è azione di accertamento negativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11703 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, tanto se diretta a contestare il diritto di procedere all’iscrizione quanto se volta a censurare la regolarità formale dell’atto, costituisce azione di accertamento negativo soggetta alle regole del processo di cognizione ordinario. Essa non è pertanto assoggettata al termine decadenziale di venti giorni previsto dall’art. 617 cod. proc. civ., norma dettata per la sola opposizione agli atti esecutivi. Il giudice che qualifichi diversamente l’azione e ne dichiari la tardività viola i principi in tema di opposizione all’esecuzione e di individuazione della domanda, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio restitutorio.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dal concessionario della riscossione per il mancato pagamento di partite debitorie di competenza dell’Inps e dell’Inail. La società eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica delle sottostanti cartelle e degli avvisi di addebito, deducendone l’illegittimità dell’atto e chiedendo l’accertamento negativo del credito.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 853/2019, accoglieva solo in parte l’opposizione, dichiarando l’inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva per intervenuta prescrizione di taluni crediti. Quanto alla doglianza sull’omessa notifica, il Tribunale la qualificava come opposizione agli atti esecutivi e la riteneva tardiva, perché proposta oltre il termine di venti giorni. La società ricorreva allora per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per aver il giudice di merito qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all’esecuzione, e per aver travalicato i limiti della domanda presupponendo un’esecuzione già iniziata.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è azione di accertamento negativo, soggetta alle regole del processo di cognizione ordinario e non al termine decadenziale di cui all’art. 617 cod. proc. civ. (Cass. n. 18041/2019). Il principio è esteso al preavviso di iscrizione ipotecaria da Cass. n. 6844/2024, che ne afferma anche l’impugnabilità con l’appello e non con il ricorso in cassazione.

Su questa base la Corte rileva che il preavviso di iscrizione ipotecaria non costituisce atto con cui si inizia l’esecuzione e che, al momento della proposizione del ricorso, l’esecuzione non era ancora iniziata. La domanda era quindi volta a ottenere un accertamento negativo del credito, estranea alla procedura esecutiva e non soggetta ad alcun termine decadenziale.

Il Tribunale ha dunque erroneamente qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi, ravvisando un termine di decadenza in realtà insussistente. Ne consegue l’accoglimento del primo e del secondo motivo, con assorbimento della censura sulle spese, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Cosenza, perché riesamini il merito senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio.

Nota della Redazione

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