Notifica cartella esattoriale nulla ma sanata dal raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11719 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali e premi assicurativi, l’omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ. comporta la nullità della notifica, sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. se il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego. La questione della regolarità della notifica degli atti impositivi e contributivi non si traduce in un error in procedendo, attesa la natura sostanziale e non processuale di tali atti, ed è perciò sottratta al controllo diretto della Corte di cassazione, restando rimessa all’accertamento del giudice di merito. Le censure relative ai profili formali della notifica, ove concernenti l’opposizione agli atti esecutivi, soggiacciono al termine di venti giorni ex art. 617 cod. proc. civ., con onere di documentarne il rispetto. La valutazione della soccombenza reciproca e della sua misura è infine rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili, con il quale gli era stato intimato il pagamento di una somma complessiva di euro 175.202,80, portata da cartelle attinenti a contributi previdenziali e premi assicurativi. La tesi dell’opponente era che tali cartelle non fossero state regolarmente notificate, con conseguente prescrizione dei crediti riferiti agli anni antecedenti al 2006.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo la regolarità di tutte le notifiche. La Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame: per una serie di cartelle, notificate presso il precedente indirizzo, la notifica doveva ritenersi invalida perché eseguita in un luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, trasferitosi da alcuni mesi. Per le restanti cartelle confermava invece la validità della notifica e del preavviso di fermo. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, per essere stata ritenuta valida la notificazione di alcune cartelle pur in difetto del perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti, con particolare riguardo all’omessa affissione dell’avviso di deposito e alla mancata menzione della raccomandata nella relazione.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto il ricorrente non indicava dove e quando avesse svolto analoga censura, in tutti i profili, fin dal primo grado. In secondo luogo il motivo contestava un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che aveva esaminato la relata e ne aveva verificato la ritualità. La questione della notifica degli atti contributivi non integra un error in procedendo, data la natura sostanziale di tali atti, con conseguente preclusione del controllo diretto di legittimità.
Nel merito il motivo è comunque infondato. Richiamando Cass. n. 265/2019 e Cass. n. 31724/2019, la Corte ha ribadito che l’omissione di uno degli adempimenti dell’art. 140 cod. proc. civ. comporta la nullità della notifica, sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. se il destinatario ha ricevuto la raccomandata di conferma del deposito. Nella specie risultava provato sia il deposito presso il comune sia l’invio dell’avviso a mezzo raccomandata.
Il secondo motivo, relativo all’invio della raccomandata informativa a distanza di mesi, è parimenti inammissibile: il profilo attiene all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., da proporsi nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella, del cui rispetto il ricorrente non forniva documentazione. Il terzo motivo, sull’omessa pronuncia in ordine alla prescrizione, è infondato, avendo la Corte territoriale esaminato e deciso implicitamente anche la questione relativa agli anni anteriori al 2006. Il quarto motivo, sulla condanna alle spese, è infondato: la misura della soccombenza reciproca è rimessa al giudice del merito, insindacabile in legittimità.
Nota della Redazione
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