Contratti integrativi, inammissibile la censura diretta in Cassazione (Cass. civ. Sez. IV n. 21490 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è consentito denunciare direttamente in sede di legittimità non la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi integrativi, ma solo il contrasto fra tali contratti e le disposizioni di legge imperative o la contrattazione collettiva nazionale di riferimento. È inoltre possibile chiedere, nella medesima sede, la verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 ss. c.c. e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione ex art. 111 Cost. Ne deriva l’inammissibilità dei ricorsi che, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione nazionale, censurino in via diretta l’interpretazione della contrattazione integrativa resa dal giudice di merito, non riportino il contenuto della normativa collettiva di cui criticano l’illogica interpretazione, non indichino in modo specifico i criteri ermeneutici violati o domandino alla Suprema Corte di sostituire a quella del giudice del merito un’altra possibile interpretazione dell’identico testo.
Il Fatto
Una docente di scuola primaria, immessa in ruolo dal 1° settembre 2011, ha partecipato alla fase B1 delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, concorrendo per posti di sostegno e indicando nell’ordine vari ambiti territoriali siti in Sicilia. La ricorrente ha sostenuto che i posti richiesti sarebbero stati assegnati illegittimamente a docenti appartenenti a fasi di mobilità successive e ad altri partecipanti alla stessa fase, ma con punteggio inferiore e senza la precedenza rivendicata.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso con sentenza n. 289/2018. La Corte d’appello ha respinto l’appello con sentenza n. 235/2020. La docente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando la motivazione apparente, la violazione dell’art. 6 del CCNI dell’8 aprile 2016 e del relativo allegato, la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost., oltre al malfunzionamento dell’algoritmo utilizzato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo da una premessa di carattere generale sul riparto di competenza tra giudice di merito e giudice di legittimità. In base alla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, è possibile denunciare la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, ma tale facoltà riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali, per i quali opera il regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001.
La contrattazione integrativa, attivata dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, ha una dimensione decentrata rispetto al comparto. Ne consegue che la sua interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
Nella specie, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 6 del CCNI dell’8 aprile 2016 e del relativo allegato, chiedendo alla Corte di sostituire all’interpretazione del giudice del merito una lettura alternativa. Un sindacato di questo tipo è precluso. La ricorrente non ha inoltre prospettato con chiarezza quali canoni ermeneutici sarebbero stati disattesi, né ha corredato la censura con la riproduzione integrale della contrattazione, limitandosi a stralci di alcune clausole.
La Corte ha poi distinto i precedenti favorevoli richiamati dalla ricorrente. In Cass., n. 1055 del 2024, in Cass., n. 34602 del 2024 e in Cass., n. 7354 del 2024 non era in discussione l’interpretazione del contratto integrativo, ma la legittimità della regolamentazione rispetto a norme imperative e a precetti costituzionali, assunti come parametri esterni. Nei precedenti invece del tutto omologhi — Cass., n. 2476 del 2025, n. 6199 del 2025, n. 8051 e n. 8053 del 2025 — è stata proprio la richiesta di scegliere fra interpretazioni alternative del medesimo CCNI a condurre all’inammissibilità.
Da ultimo, riguardo ai motivi attinenti al dedotto malfunzionamento dell’algoritmo, la Corte li ha ritenuti generici e comunque superati dall’accertamento di fatto del giudice di appello, secondo cui i posti in Sicilia non potevano essere assegnati alla ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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