Interruzione della prescrizione mediante raccomandata restituita per compiuta giacenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16762 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione né alla disciplina della notificazione degli atti giudiziali. La sua spedizione mediante raccomandata postale, attestata dall’ufficio postale con la relativa ricevuta, fa sorgere la presunzione di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., salvo prova contraria del destinatario. Ne consegue che l’atto è idoneo a interrompere la prescrizione anche quando sia stato restituito per compiuta giacenza, senza che assuma rilievo la mancanza dell’avviso di ricevimento o della prova della spedizione della ricevuta informativa di ritorno.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto irripetibili le somme pretese dall’INPS a titolo di indebita riscossione dell’indennità di disoccupazione, in riferimento agli anni 2002, 2003 e 2006. Per quanto rileva nel giudizio di legittimità, con riguardo all’anno 2006 la Corte territoriale ha escluso l’idoneità interruttiva dell’atto di messa in mora, in ragione dell’assenza di prova della spedizione della ricevuta informativa di ritorno.

Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo limitato all’indebito riferito all’anno 2006. Il controricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1355 cod. civ. in relazione all’art. 2943, quarto comma, cod. civ. e all’art. 8, commi 2 e 4, legge n. 890/1982, nonché del principio espresso da Cass. Sez. Un. n. 10012 del 2021, di cui assumeva l’inapplicabilità alla specie. La tesi era che la prescrizione fosse stata validamente interrotta mediante notifica effettuata con raccomandata postale, restituita per compiuta giacenza.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando i principi affermati da Cass. n. 511 del 2019 e Cass. n. 34212 del 2021 in tema di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione.

Il primo arresto ha chiarito che la produzione in giudizio di un telegramma o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale con la relativa ricevuta, e fa sorgere la presunzione di conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., fondata sulla spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale. Spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza propria colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto, come nel caso di irregolarità verificatesi nel procedimento di recapito.

Il secondo arresto ha riaffermato la legittimità dell’uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali e la sua idoneità interruttiva, ribadendo che l’atto di costituzione in mora, per produrre i suoi effetti, deve essere diretto al legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione.

Alla rituale notifica dell’atto si collega, dunque, l’idoneità interruttiva dello stesso. La sentenza impugnata, non essendosi conformata a tali principi, è stata cassata in parte qua e, per la necessità di un nuovo accertamento in fatto, la causa è stata rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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