Segnalazione a Centrale Rischi legittima per prolungato inadempimento del correntista (Cass. civ. Sez. I n. 3311 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del correntista alla Centrale dei Rischi è legittima quando l’inadempimento all’obbligo di rientro dell’esposizione debitoria sia prolungato e consolidato nel tempo. Ai fini della segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella fallimentare, ma si concreta in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica, senza riferimento all’incapienza o all’irrecuperabilità e senza che rilevi la volontà di non adempiere giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del credito. L’interpretazione del contratto e l’apprezzamento dell’ammontare del credito in sofferenza costituiscono indagini di fatto riservate al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società cessionaria del credito, chiedendo il risarcimento del danno per l’illegittima segnalazione della propria posizione di sofferenza alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia. La domanda era stata respinta in primo grado e, successivamente, la Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’appello.

Il giudice territoriale aveva ritenuto la segnalazione giustificata dalla sussistenza di un credito accertato in via definitiva, nascente da un decreto ingiuntivo passato in giudicato, e dalla lunga durata dell’inadempimento. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui la controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva l’erronea interpretazione del mandato e il difetto di legittimazione processuale del mandatario, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto, traducendosi in un accertamento della volontà dei contraenti, costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito. La censura per errore ermeneutico postula l’esatta indicazione del canone violato e del modo in cui il giudice se ne sia discostato, non potendo risolversi nella mera contrapposizione tra due letture.

Il secondo e il terzo motivo, concernenti la pretesa discrasia tra l’importo segnalato e l’effettivo ammontare del debito, sono parimenti dichiarati inammissibili. Il ricorrente sollecita una rivalutazione nel merito dell’apprezzamento compiuto dal giudice d’appello, in contrasto con il potere esclusivo riservato al giudice di merito e con i limiti dello scrutinio di legittimità, che non costituisce un terzo grado di giudizio.

Il quarto e il quinto motivo, relativi all’art. 11 d.lgs. n. 196/2003 e alle norme del d.lgs. n. 385/1993, sono dichiarati inammissibili perché introducono profili estranei al thema decidendum. La Corte richiama il principio secondo cui i motivi di ricorso non possono che attenere alle questioni ricomprese nel confronto processuale.

Nel merito, la decisione impugnata è giudicata conforme all’indirizzo di legittimità secondo cui il prolungato inadempimento del correntista all’obbligo di rientrare dell’esposizione debitoria legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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