Responsabilità da cose in custodia e prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III n. 22973 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e si fonda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Essa può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, che appartiene alla categoria dei fatti giuridici e opera senza intermediazione di alcun elemento soggettivo. Perché le precipitazioni atmosferiche integrino il caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, devono rivestire i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, accertati non già sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagine orientata da dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res custodita. La prova dell’eccezionalità non può essere sostituita da un decreto emergenziale del Sindaco, né da un’ordinanza di archiviazione penale, da un articolo di giornale o da una deposizione testimoniale.
Il Fatto
Un uomo, mentre si trovava all’interno di un parco pubblico comunale, venne colpito alla testa da un ramo staccatosi da un albero durante un forte temporale, riportando una frattura della teca cranica posteriore. Per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali convenne in giudizio il Comune, custode del parco, domandandone la condanna.
Il Tribunale rigettò la domanda, ravvisando nella eccezionalità ed imprevedibilità del fenomeno atmosferico il caso fortuito esimente ex art. 2051 cod. civ. La Corte di appello confermò la decisione per le medesime ragioni. L’attore ricorre allora per cassazione con un unico motivo, censurando la violazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ. per avere il giudice di merito ritenuto provato il caso fortuito in difetto di dati scientifici riferiti al contesto della res custodita.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile il controricorso del Comune per difetto di procura speciale. La procura prodotta risulta sottoscritta dal Sindaco in data anteriore alla pubblicazione della sentenza di appello e riferita espressamente alla causa di impugnazione della sentenza di primo grado. Né vale ad integrare la costituzione la memoria del nuovo difensore, priva di argomentazioni difensive e depositata ormai scaduto il termine ex art. 370 cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte ricostruisce la giurisprudenza in materia di responsabilità per cose in custodia, richiamando le pronunce del 2018 (Cass. 01/02/2018, nn. da 2477 a 2483) e i successivi arresti conformi, tra cui Cass., Sez. U., n. 20943 del 2022. Ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è di natura oggettiva e che la prova liberatoria del caso fortuito presuppone l’oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità dell’evento rispetto al pregiudizio.
Il passaggio centrale riguarda la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito. Perché le precipitazioni assumano rilievo causale esclusivo occorre che rivestano i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, e il relativo accertamento non può fondarsi su nozioni di comune esperienza, ma richiede un’indagine orientata da dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. La Corte puntualizza che la prova dell’eccezionalità non può essere sostituita neanche da un decreto emergenziale dichiarato dal Sindaco.
Alla luce di tali principi il motivo è fondato. La Corte territoriale aveva reputato dimostrato il caso fortuito su allegazioni inidonee: un’ordinanza di archiviazione penale intercorsa tra altri soggetti, un articolo di giornale e una deposizione testimoniale sulle recenti bonifiche dell’alberatura. Il giudice di seconde cure non ha affiancato a tali elementi una rigorosa indagine scientifica di lungo periodo, affermando espressamente che il Comune non aveva prodotto i c.d. dati pluviometrici.
Accolto il ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa, demandando al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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