Casa famiglia gestita da non residente è stabile organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 3303 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459, la gestione stabile in Italia, da parte di un soggetto ivi non residente, di una struttura con finalità psicopedagogica destinata al recupero e all’istruzione di soggetti stranieri disagiati integra una attività indipendente di natura educativa e pedagogica tassata in Italia ai sensi dell’art. 14 della convenzione. Il concetto di base fissa di cui all’art. 14 è equiparabile a quello di stabile organizzazione dell’art. 5, secondo il commentario OCSE. Ne consegue la tassazione in Italia dei compensi percepiti da un’associazione straniera, ove sussistano i requisiti della sede fissa, della permanenza, dell’idoneità produttiva e della disponibilità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione le somme incassate nel 2007 dalla contribuente da un’associazione, in relazione all’attività didattica e di recupero di giovani disagiati ospitati presso un immobile di sua proprietà in Liguria. L’amministrazione ha presupposto lo svolgimento di un’attività d’impresa in Italia.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso della contribuente, ritenendo sussistente un’organizzazione economica stabile in Italia, con corrispettivo versato da un’associazione privata anziché da un ente pubblico, e dunque fuori dall’art. 19 della convenzione. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, ravvisando una stabile organizzazione e negando rilievo alle eccezioni su buona fede e costi. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il profilo del contraddittorio endoprocedimentale, escludendo la nullità dell’accertamento. Il questionario inviato alla contribuente conteneva infatti il contenuto delle informazioni rese dal fisco tedesco, con elementi precisi, e la contribuente vi ha risposto senza contestarne il contenuto. L’elemento centrale dell’accertamento non risiede nelle informazioni estere, ma nella sussistenza di una stabile organizzazione in Italia.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara assorbito dal rigetto del precedente. Sul terzo motivo, relativo al diritto di essere ascoltato, la Corte richiama il principio secondo cui, per i tributi di matrice eurounitaria, la nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale presuppone la dimostrazione di concrete ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere. Nel caso di specie tali ragioni non sono neppure prospettate.

Sul quarto motivo, concernente la convenzione italo-tedesca, la Corte rileva che il giudice di merito ha accertato la sussistenza di una stabile organizzazione, con valutazione di fatto insindacabile in cassazione, sia con riferimento ai presupposti positivi sia a quelli negativi di cui all’art. 162, comma 3, TUIR. Il motivo è pertanto inammissibile per la parte che investe la struttura dell’avviso.

Nel merito, la Corte qualifica l’attività come attività indipendente di natura educativa e pedagogica ai sensi dell’art. 14 della convenzione, in presenza di una base fissa in Italia. Tale nozione è del tutto equiparabile a quella di stabile organizzazione dell’art. 5, come indicato nel commentario OCSE, che richiama i criteri della sede individuata, della connessione con l’impresa estera, della fissità, della permanenza, dell’idoneità produttiva e della disponibilità. Il quinto motivo, sull’omesso esame della circostanza che l’immobile ospitava solo minori stranieri, è dichiarato inammissibile per difetto di comprensibilità del nesso dedotto.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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