Pluralità di rationes decidendi autonome e onere di specifica impugnazione (Cass. civ. Sez. I n. 10247 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. In tema di compensazione ex art. 56 l.fall., difetta l’estremo della reciprocità allorché si opponga un credito concorsuale preesistente al fallimento a un credito della massa sorto successivamente, facente capo alla curatela.

Il Fatto

Una s.r.l. ricorrente, mandataria di un’associazione temporanea d’imprese con una società poi fallita, domandava l’ammissione al passivo del fallimento di quest’ultima per due ragioni di credito: l’importo di euro 81.005,00, quale credito di regresso con il privilegio di cui all’art. 1721 cod. civ., e l’importo di euro 12.534,61, per il quale invocava la compensazione ex art. 56 l.fall.

Il giudice delegato ammetteva entrambe le ragioni in chirografo. L’opposizione proposta dalla società era rigettata dal Tribunale di Parma con decreto n. 10545/2020. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; resisteva il curatore del fallimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale aveva respinto il primo motivo di opposizione, relativo al privilegio, con un duplice ordine di ragioni. Il primo ordine — la genesi del credito in data posteriore alla dichiarazione di fallimento, con conseguente non ipotizzabilità della prelazione — era stato affermato con efficacia assorbente.

La Corte rileva che tale prima ratio decidendi non è stata attinta dai mezzi d’impugnazione. Ne deriva che, quand’anche si riconoscesse il buon fondamento delle censure mosse avverso la seconda ragione, la prima resterebbe impregiudicata e sarebbe comunque idonea a sorreggere la decisione.

Richiamando l’insegnamento di Cass. (ord.) n. 19989 del 2017 e di Cass. n. 4293 del 2016, la Corte ribadisce che, in presenza di una pluralità di ragioni autonome, ciascuna sufficiente a fondare la pronuncia, il ricorso che non le censuri tutte è inammissibile. Il primo e il secondo motivo, connessi, sono pertanto dichiarati inammissibili.

Un ulteriore rilievo riguarda l’omesso esame della documentazione prodotta: secondo Cass. (ord.) n. 27415 del 2018 e Cass. (ord.) n. 29404 del 2017, tale omissione non integra il vizio di motivazione quando il fatto storico sia stato comunque valutato, come nella specie. La dedotta apparenza della motivazione è esclusa, essendo la stessa correlata alle prospettazioni della ricorrente.

Quanto al terzo motivo, relativo alla compensazione, la Corte conferma che la motivazione del Tribunale è congrua ed esaustiva. Nel quadro delineato dagli artt. 78 e 56 l.fall., difetta l’estremo della reciprocità: il credito vantato dalla ricorrente e quello vantato dal curatore non sono reciprocamente compensabili, poiché il credito della massa non è credito del fallito. Richiamando Cass. n. 16779 del 2021, la Corte dichiara il motivo inammissibile. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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