Revocazione ex art. 391-bis inammissibile se non impugna tutte le rationes (Cass. civ. Sez. III n. 3390 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario è a sua volta inammissibile quando non investe tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato. L’errore di fatto revocatorio, ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ., presuppone che il giudice abbia supposto l’esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e non può risolversi nella contestazione della valutazione circa l’osservanza dei requisiti di contenuto-forma dell’atto di impugnazione. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di indicare non solo il documento su cui il ricorso si fonda, ma anche la sede processuale in cui esso risulta prodotto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il condominio per far accertare l’inefficacia del decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di una somma in favore del condominio stesso. A fondamento della domanda assumeva che la notificazione del provvedimento monitorio era stata tentata, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., presso un indirizzo diverso da quello di residenza e domicilio, e che l’avviso di ricevimento era privo di sottoscrizione e restituito al mittente con la stampigliatura di compiuta giacenza.
Respinta la domanda in primo grado e confermata la decisione in appello dal Tribunale, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non essendo stata specificata la localizzazione processuale della ricevuta postale. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione, articolato in due motivi, deducendo l’errore di fatto del giudice di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, osserva che il ricorrente non allega un fatto processuale esistente ma affermato come inesistente dall’ordinanza impugnata: l’ordinanza censurava la mancata localizzazione processuale specifica nel ricorso della produzione della ricevuta, mentre l’errore di fatto revocatorio avrebbe richiesto la deduzione della presenza, nel ricorso medesimo, di quella indicazione.
Il Collegio rileva che la localizzazione del documento non era contenuta nel ricorso, dove sarebbe stato necessario indicare la presenza dell’atto e il numero pertinente dell’indice del fascicolo. La lettura del ricorso originario conferma la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., poiché si dichiarava genericamente il deposito dell’avviso di ricevimento nel fascicolo di primo grado e si faceva rinvio, senza specificazioni, ai fascicoli di parte.
La Corte individua poi un profilo autonomo di inammissibilità. L’ordinanza impugnata dava conto che del documento non si indicava il momento della produzione nelle fasi di merito né il luogo del relativo rinvenimento. Si tratta di una ulteriore ratio decidendi, non impugnata dal ricorrente, che rende di per sé inammissibile la richiesta di revocazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il principio di autosufficienza impone di specificare in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa anche dire dove nel processo esso è rintracciabile (Cass. Sez. I, ord. 10 dicembre 2020, n. 28184, Rv. 660090-01).
L’inammissibilità del primo motivo travolge anche il secondo, che non ha consistenza di denuncia di un errore revocatorio. Il consolidarsi della motivazione in ordine alla violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. rende il secondo motivo irrilevante, afferendo a una ratio decidendi subordinata. La Corte condanna il ricorrente alle spese e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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