Giudizio di comoda divisibilità e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 22547 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di comoda divisibilità di un bene in comunione non si esaurisce nell’enunciazione astratta del criterio secondo cui la divisione in natura è esclusa quando non siano realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento. Il giudice di merito deve calare quel criterio nella situazione concreta, verificando la configurazione dei luoghi, l’esigenza di preservare la destinazione e l’utilità pregresse e l’assenza di costi eccessivi o di asservimenti. La motivazione che si limiti a evocare la regola generale senza riferirla al caso è apparente e resta sindacabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., anche dopo la riforma dell’articolo. Il passaggio in giudicato della sentenza definitiva che abbia dato esecuzione al progetto divisionale non impedisce la riforma in appello della sentenza non definitiva sulla divisibilità: la caduta di quest’ultima travolge per effetti espansivi esterni la pronuncia dipendente, a norma dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società, comproprietaria di una porzione immobiliare costituita da una strada privata, ha chiesto la divisione e l’assegnazione dell’intero cespite. Il comproprietario ha aderito alla domanda di divisione, chiedendo l’assegnazione in natura di uno dei lotti previo sorteggio.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha dichiarato il bene divisibile e ha rimesso la causa in istruttoria per la formazione delle porzioni; con successiva sentenza definitiva ha respinto le contestazioni della società e dichiarato esecutivo il progetto divisionale. La Corte d’appello, su impugnazione della società, ha riformato la pronuncia non definitiva, ha ritenuto l’immobile non comodamente divisibile e ha assegnato l’intero alla parte titolare della quota maggiore, liquidando il conguaglio in favore del comproprietario. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il quinto motivo, che denuncia la carenza assoluta di motivazione sul giudizio di indivisibilità. Il rilievo è fondato e assorbe le restanti censure, mentre il primo motivo è respinto.
Quanto al primo motivo, il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello non potesse riformare la sentenza non definitiva sulla comoda divisibilità, essendo passata in giudicato la sentenza definitiva che aveva assegnato le porzioni. La Corte osserva che la stabilità della pronuncia definitiva dipendeva dal giudizio di divisibilità contenuto nella sentenza non definitiva, impugnata: un eventuale giudizio di indivisibilità avrebbe escluso la divisione, comportando, ai sensi dell’art. 720 cod. civ., l’assegnazione del complesso a uno o più comproprietari o la vendita all’incanto. Il passaggio in giudicato non impediva dunque la riforma, che anzi determina la caducazione della sentenza definitiva dipendente, per gli effetti espansivi esterni previsti dall’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 1293/1986; Cass. 34664/2024; Cass. 13914/2015).
Sul quinto motivo la Corte rileva che, a fronte del giudizio di divisibilità formulato dal Tribunale, la Corte di merito si è limitata a enunciare il criterio generale secondo cui i beni non sono comodamente divisibili quando, pur essendo materialmente frazionabili, non consentano porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento. Ha poi giustificato l’assegnazione dell’intero alla società per la titolarità della quota maggiore e per l’obbligo assunto verso il Comune di trasferire l’area a titolo gratuito.
Il percorso argomentativo si esaurisce così nell’evocazione del criterio astratto, senza calarlo nell’ipotesi concreta in relazione alla situazione dei luoghi, all’esigenza di preservare destinazione e utilità pregresse, all’assenza di costi eccessivi o di asservimenti. Il Tribunale aveva invece ritenuto possibile la divisione con argomentazioni che la Corte d’appello non ha confutato in alcun modo; la divisibilità dovrà essere rivalutata dal giudice di rinvio alla luce delle risultanze acquisite, tenendo conto dei limiti segnati dall’art. 1112 cod. civ.
La Corte ribadisce che, anche dopo la modifica dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., resta sindacabile non solo la mancanza grafica dei motivi, ma anche la motivazione apparente: quella cioè che non consente di individuare le ragioni effettive della decisione, perché non verificabile nel suo iter logico, disancorata dal quadro probatorio e applicabile, per la sua genericità, a un numero indefinibile di fattispecie (Cass. SU 2767/2023; Cass. 22232/2016; Cass. SU 16599/2016). La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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