Definizione agevolata e estinzione del processo tributario in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 3475 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quando il contribuente dimostri la presentazione della domanda e il versamento delle rate maturate. Nel giudizio di legittimità l’estinzione consegue al perfezionamento della definizione, senza necessità di istanza di trattazione ove nessuna parte l’abbia presentata entro il 31 dicembre 2020. Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione. È escluso il versamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Fatto

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava Irpef per l’anno di imposta 2005, disconoscendo l’efficacia di una dichiarazione integrativa concernente una minusvalenza da cessione di quote societarie. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’ufficio, lo rigettava, rilevando che la cartella riguardava un’annualità diversa da quelle interessate dalle dichiarazioni integrative.

Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, tutti articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Nel corso del giudizio depositava domanda di definizione agevolata, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la posizione di Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale a Riscossione Sicilia s.p.a. ai sensi dell’art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, convertito in legge n. 106 del 2021. Il difensore di quest’ultima aveva depositato memoria in nome dell’ente subentrante richiamando una procura rilasciata dalla società estinta.

Il collegio osserva che, pur non essendo in discussione l’ammissibilità dell’attività difensiva del procuratore già costituito per l’ente poi estinto, il potere di spendita del nome dell’ente subentrato richiede un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata. La successione a titolo universale impone al successore di munirsi di idonea procura secondo le regole generali degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ. La Corte richiama sul punto i principi affermati in materia di subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia.

Il collegio rileva inoltre che nei giudizi di legittimità l’Agenzia delle entrate-Riscossione sta in giudizio, di regola, con l’Avvocatura dello Stato, salvo conflitto di interessi, dichiarazione di indisponibilità o apposita delibera motivata dell’ente. Fuori da tali ipotesi la procura rilasciata a un avvocato del libero foro è invalida, con invalidità rilevabile d’ufficio dal giudice.

La Corte passa poi alla domanda di definizione agevolata. Il contribuente ha dimostrato la presentazione della domanda, il versamento della prima rata e delle rate successive fino alla diciannovesima. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; non risulta alcun diniego impugnato né contestazione dell’ufficio.

Pertanto, ai sensi del citato comma 13, il processo si è estinto. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione. È escluso il doppio contributo unificato, non sussistendone i presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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