Fallimento e legittimazione del creditore istante: accertamento incidentale del credito (Cass. civ. Sez. I n. 12525 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissione della domanda di fallimento, la valutazione dell’esistenza del credito azionato dal creditore istante integra una delibazione incidentale, funzionale alla sola verifica della legittimazione attiva ex art. 6 l. fall., compatibile con il carattere sommario del rito e non preordinata a un definitivo accertamento del credito. Essa è compiuta incidenter tantum e, come tale, non è suscettibile di dar luogo a un giudicato, né può porsi in conflitto con giudicati esterni. Quando il credito è contestato e ancora sub iudice, il tribunale fallimentare non si limita ai provvedimenti giudiziali emessi, ma valuta anche le allegazioni e le produzioni della parte istante. In materia di requisiti dimensionali ex art. 1, secondo comma, l. fall., la prova del mancato superamento delle soglie incombe sul debitore e deve investire tutte e tre le soglie di fallibilità. Quanto all’art. 10 l. fall., per le imprese societarie rileva la data di cancellazione dal registro delle imprese, non quella dell’effettiva cessazione dell’attività.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice e la socia illimitatamente responsabile propongono reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato il fallimento di entrambe. Le reclamanti contestano il credito posto a fondamento dell’istanza — un importo ingiunto alla società per somministrazione energetica — e negano la sussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità.

La Corte di appello rigetta il reclamo e conferma la dichiarazione di fallimento. Le soccombenti impugnano la sentenza depositata il 14.7.2021 con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la controricorrente resiste con controricorso, mentre la curatela non svolge difese. La questione centrale riguarda il valore da attribuire all’accertamento del credito compiuto in sede prefallimentare e la distribuzione dell’onere probatorio sui requisiti di fallibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto la richiesta di riunione con altri ricorsi pendenti. La delibazione sull’esistenza del credito ai fini della legittimazione attiva è svolta incidenter tantum: su di essa non matura mai un giudicato e non è configurabile un conflitto con giudicati esterni.

Il primo motivo è inammissibile. I ricorrenti chiedono, sotto l’egida dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., un nuovo apprezzamento di merito sull’esistenza del credito, sollecitando una rilettura degli atti istruttori. La Corte di appello ha invece svolto un accertamento in fatto sull’accertamento incidenter tantum, conforme a Cass. n. 23494 del 2020, e ha espressamente valutato le statuizioni del Tribunale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendole non condivisibili in modo argomentato.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. I ricorrenti non censurano l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la società debitrice non aveva dimostrato il mancato superamento delle soglie di cui all’art. 1, secondo comma, lett. a) e b), l. fall. A fronte di tale ratio non impugnata, le censure sull’indebitamento ex art. 1, secondo comma, lett. c), l. fall. diventano irrilevanti, dovendo il debitore provare il mancato superamento di tutte e tre le soglie di fallibilità.

Il terzo motivo è infondato. Trattandosi di società collettiva e non di imprenditore individuale, rileva la cancellazione dal registro delle imprese e non la cessazione dell’attività. La Corte richiama Sez. I n. 24549 del 2016, secondo cui non rileva il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività né l’iter procedimentale che ha portato alla cancellazione.

Il ricorso è rigettato. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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