Revoca della donazione indiretta: sindacato di legittimità sulle prove e ingiuria grave (Cass. civ. Sez. II n. 3942 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La doglianza di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza con cui si censura la valutazione delle prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. La violazione di quest’ultima norma è deducibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio o da quello legale, oppure, per le prove soggette a specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il prudente apprezzamento. Il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento è censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nei rigorosi limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente convenne in giudizio innanzi al Tribunale la coniuge, chiedendo la revoca della donazione indiretta di un immobile adibito a casa familiare, cointestato a entrambi e acquistato con denaro proprio. A sostegno dedusse che la coniuge aveva intrattenuto una relazione extraconiugale di dominio pubblico, causa della separazione giudiziale.

La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda. In base alle risultanze istruttorie, la condotta della convenuta non si era accompagnata a manifestazioni di disistima, avversione e animosità verso il coniuge, presupposti della revoca. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la controricorrente ha resistito con controricorso e depositato memorie illustrative.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che dalle risultanze istruttorie sarebbe emersa l’infedeltà in costanza di matrimonio, con discredito e grave lesione all’onore e alla reputazione. La sentenza avrebbe accolto la tesi della controricorrente sul temperamento violento del marito, senza considerare che la relazione adulterina era iniziata prima della separazione ed era di dominio pubblico nell’ambiente di lavoro.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è granitica nel distinguere i due profili. La doglianza di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi. È invece inammissibile la censura sulla valutazione delle prove proposte, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.

Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la violazione è deducibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il prudente apprezzamento, attribuendole un valore diverso, oppure, per le prove soggette a specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il prudente apprezzamento. Se invece si deduce che il giudice ha male esercitato tale apprezzamento, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti del sindacato sui vizi di motivazione, come affermato da Cass. civ. Sez. Un. n. 20867 del 2020.

Nel caso di specie la Corte d’appello non è incorsa nelle violazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., essendosi limitata a ricostruire il quadro probatorio secondo il proprio apprezzamento, incensurabile in sede di legittimità. Su tale base ha escluso i presupposti dell’ingiuria grave richiesti dall’art. 801 cod. civ. per la revoca della donazione indiretta, richiamando Cass. civ. Sez. II n. 17188 del 2008 e Cass. civ. Sez. II n. 22013 del 2016. Ha ritenuto che le vicende della separazione costituissero manifestazione di accesa conflittualità coniugale, senza pregiudizio all’onore e alla reputazione.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, perché volto a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello del ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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