Ricorso incidentale tardivo e responsabilità degli avvocati per compenso trattenuto (Cass. civ. Sez. III n. 3775 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso successivo alla prima impugnazione contro la medesima sentenza, ancorché proposto con atto autonomo, si converte in ricorso incidentale e deve essere notificato entro il termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini di impugnazione in astratto operativi. L’accertamento del rapporto contrattuale di patrocinio, sostenuto da adeguata motivazione e fondato anche sul carattere presuntivo della procura alle liti, costituisce valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La contestazione della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo nei limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità e non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.

Il Fatto

Alcuni avvocati hanno agito in restituzione di somme che assumevano indebitamente trattenute sui compensi professionali, dopo la riforma in appello della sentenza ottenuta nel giudizio risarcitorio oggetto del loro incarico di patrocinio. Il Tribunale di Nuoro ha accolto in parte la domanda, condannando in solido i convenuti a restituire una quota del corrispettivo percepito e uno solo di essi a restituire ulteriori importi.

La Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha confermato la decisione. I due legali hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, uno principale e uno qualificato come incidentale, resistiti dai controricorrenti.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale, fondata sull’omessa produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. L’esame del fascicolo cartaceo ha confermato la presenza della copia notificata corredata di relazione e messaggio P.E.C., con timbro del 19 marzo 2021; non vi è prova che tali documenti mancassero al momento del deposito.

Il ricorso del secondo legale è stato invece dichiarato inammissibile. Il ricorrente aveva ricevuto la notificazione del ricorso principale il 24 febbraio 2021 e doveva proporre la propria impugnazione in via incidentale entro il termine dell’art. 370 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ. nella formulazione allora vigente. Il principio di unicità del processo di impugnazione impone la conversione automatica di ogni ricorso successivo, a prescindere dalla forma assunta.

Nel merito del ricorso principale, la Corte ha confermato la sussistenza del diretto rapporto di patrocinio con entrambi i legali. La procura alle liti, pacificamente conferita, costituisce indice presuntivo del rapporto autonomo, rafforzato da ulteriori elementi: la sottoscrizione di atti processuali, la partecipazione a udienze e la cointestazione del conto corrente su cui erano affluite le somme. Si tratta di accertamento di fatto adeguatamente motivato.

Quanto alla solidarietà dell’obbligo di restituzione, la presunzione di titolarità comune per quote uguali delle somme affluite sul conto cointestato è anch’essa accertamento di fatto non censurabile. La ricostruzione del patto di quota lite, operata alla luce del canone di buona fede di cui all’art. 1371 cod. civ., ha escluso la violazione dell’art. 2233 cod. civ., perché la corte ha ritenuto che il contratto stesso parametrasse il compenso all’esito definitivo del giudizio.

La Corte ha infine applicato la condanna per abuso dello strumento processuale ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., rilevando che il ricorso, in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, era percepibile come tale da un legale abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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