Irrevocabilità della sentenza penale e termine ex art. 156 disp att cpc (Cass. civ. Sez. III n. 3875 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di condanna alle restituzioni civili, non provvisoriamente esecutiva, acquista efficacia esecutiva con il passaggio in giudicato. L’irrevocabilità si determina nel momento in cui la Corte di cassazione pronuncia in udienza il dispositivo di rigetto del ricorso, non con il successivo deposito del provvedimento completo di motivazione. Da tale momento decorre il termine per gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. e si converte il sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell’art. 320 c.p.p. Per ottenere dalla Cancelleria la copia esecutiva della sentenza di merito è sufficiente esibire copia autentica del dispositivo letto in udienza; la sentenza di legittimità, non essendo di condanna, non deve essere munita di formula esecutiva.

Il Fatto

La società creditrice, ottenuto e trascritto in un processo penale un sequestro conservativo sui beni del condannato, dopo la definizione del giudizio in sede di legittimità ha posto in essere gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c.. Il giudice dell’esecuzione, ritenuta la tardività di tali adempimenti, ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo. Il reclamo proposto dalla società ai sensi dell’art. 630 c.p.c. è stato rigettato dal Tribunale e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova.

La società creditrice ricorre per cassazione con quattro motivi, censurando in particolare il dies a quo del termine per gli adempimenti e sostenendo che l’esecutività della sentenza di condanna non potesse prescindere dal deposito della motivazione del provvedimento di legittimità. Il condannato resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene infondato il primo motivo, con cui si denunzia nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione. La decisione impugnata si fonda su una motivazione adeguata, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, dove sono esposte in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto: tanto basta per il rigetto, restando distinta la questione di correttezza giuridica, oggetto dei motivi successivi.

Esaminando congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, il Collegio ricostruisce il rapporto tra processo civile e processo penale. La sentenza di condanna emessa in sede penale, salvo che si tratti di provvisionale o sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, acquisisce efficacia esecutiva solo con il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 650 c.p.p.; nel medesimo momento il sequestro conservativo si converte in pignoramento per effetto dell’art. 320 c.p.p.

L’irrevocabilità della sentenza penale si determina, secondo l’art. 648 c.p.p., nel momento in cui la Corte di cassazione pronuncia l’ordinanza o la sentenza di rigetto del ricorso. Tale momento coincide con la lettura del dispositivo in udienza, che l’art. 615 c.p.p. equipara alla pubblicazione della decisione. Il principio era già implicitamente affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6022 del 09/03/2017, resa in una fattispecie parzialmente differente ma espressiva di regole generali sull’efficacia delle sentenze penali.

Ne deriva che dal momento della pubblicazione, cioè dalla lettura del dispositivo, della decisione di legittimità è possibile ottenere dalla Cancelleria del giudice che ha emesso la condanna la copia della sentenza ormai passata in giudicato munita di formula esecutiva, esibendo la copia del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione. Da quel medesimo momento comincia a decorrere il termine per gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. Non è necessaria la copia completa di motivazione, né la formula esecutiva sul provvedimento di legittimità, che non è sentenza di condanna.

La Corte osserva infine che, pur volendo far decorrere il termine dal deposito della motivazione o aggiungere i trenta giorni previsti nel titolo per il pagamento, gli adempimenti risultano comunque tardivi. La compensazione integrale delle spese di legittimità è giustificata dalla novità della questione di diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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