Quote di accollo post sisma secondo la legge speciale, non i millesimi (Cass. civ. Sez. I n. 12140 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella ricostruzione post sisma disciplinata dal d.l. 30 gennaio 1998 n. 6, conv. con mod. in legge 30 marzo 1998 n. 61, le quote di accollo poste dal Consorzio obbligatorio sui singoli proprietari consorziati vanno determinate secondo i criteri dell’art. 4, comma 5, del d.l. n. 6/1998, ossia per differenza tra la spesa sostenuta per la riparazione della specifica unità immobiliare e il contributo individualmente spettante. Il criterio di riparto su base millesimale ex art. 1123 c.c. è estraneo a tale fattispecie: la norma codicistica riguarda le parti comuni dell’edificio e i rapporti tra condomini, non i rapporti tra il singolo proprietario, per le parti di sua esclusiva proprietà, e il Consorzio. È dunque errata, e affetta da motivazione apparente, la decisione che quantifichi la quota di accollo su base millesimale, anche ove tale scelta sia stata assentita dagli altri condomini, non potendo essa spiegare efficacia verso il Consorzio.

Il Fatto

Un Consorzio obbligatorio costituito per accedere ai contributi pubblici di ricostruzione post sisma aveva ottenuto, nei confronti di una proprietaria consorziata, un decreto ingiuntivo per il pagamento di una quota di accollo delle spese di ristrutturazione di un immobile, quantificata in oltre 32.000 euro. La consorziata aveva proposto opposizione, denunciando l’assenza di prova scritta del debito, l’eccessività della somma e l’erronea quantificazione della quota, chiedendo anche il ristoro dei danni per l’erronea gestione della pratica contributiva.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione. La Corte d’appello di Ancona aveva invece parzialmente accolto il gravame della consorziata, rideterminando l’importo dovuto in circa 10.000 euro oltre interessi. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, lamentando la violazione della disciplina speciale e i vizi di motivazione; la consorziata è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.l. n. 6/1998 e sull’erronea applicazione dell’art. 1117 c.c., oltre che sulla dedotta motivazione apparente in ordine all’applicazione dell’art. 115 c.p.c.

Il Collegio ricostruisce la funzione della legge speciale: essa disciplina l’erogazione dei contributi per la ristrutturazione post sisma e prevede la costituzione di Consorzi obbligatori tra privati per accedere ai contributi pubblici. Quando gli interventi di riparazione superano i limiti massimi di contributo, il Consorzio deve porre sui singoli consorziati quote di accollo per ripartire le somme eccedenti. Tali quote vanno determinate secondo i criteri dell’art. 4, comma 5, del d.l. n. 6/1998, per differenza tra la spesa sostenuta per la specifica unità immobiliare e il contributo individualmente spettante.

La disposizione, nel fissare i criteri attributivi del contributo in misura percentuale variabile rispetto al costo delle rifiniture e degli impianti interni, collega il beneficio al reddito complessivo del nucleo familiare, senza alcun riferimento al criterio di riparto delle spese comuni su base millesimale. La Corte territoriale, pur condividendo che la quota andasse rapportata al costo effettivo delle opere eseguite nelle proprietà individuali, ha poi trascurato di considerare che l’importo del contributo, anche nella sua parte negativa costituita dalla quota di accollo, deve essere commisurato alle capacità reddituali del nucleo familiare beneficiario.

Il richiamo all’art. 1123 c.c. è giudicato non congruente: la norma riguarda le parti comuni dell’edificio e i rapporti tra condomini, mentre la fattispecie concerne il costo effettivo delle rifiniture e degli impianti interni, di esclusiva proprietà del singolo, e i rapporti tra questi e il Consorzio. La decisione impugnata è quindi errata e la motivazione risulta apparente.

Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione alla luce dei principi indicati e provvedere anche alla liquidazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *