Revocatoria: motivi di ricorso mascherati da vizi di diritto sono inammissibili (Cass. civ. Sez. III n. 2731 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per la sua reale natura fattuale, il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione e falsa applicazione di norme di diritto al solo scopo di ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio. L’invocazione astratta dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. non basta a sottrarre la censura al divieto di riesame del merito. Parimenti è inammissibile il motivo che lamenti l’omissione di motivazione quando la sentenza impugnata abbia implicitamente ma inequivocamente espresso la ratio della propria statuizione. La doglianza che si sostanzi in una alternativa lettura delle risultanze istruttorie sfugge al giudizio di legittimità.
Il Fatto
La creditrice aveva agito in revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. avverso la cessione di un immobile effettuata da una debitrice in favore dell’ex coniuge, per canoni locativi oggetto di decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame proposto dalla debitrice e dagli eredi del dante causa.
La soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, mentre i controricorrenti hanno depositato controricorso e memoria. La questione approda in sede di legittimità per la dedotta violazione delle norme sulla natura dell’atto e sulla scientia fraudis.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, con i quali la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1273, 1411, 1362 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., censurando l’accertamento sulla natura onerosa o gratuita della cessione tra ex coniugi. Secondo il Collegio, si tratta di critica che, sotto l’apparente invocazione dell’istituto dell’accollo, cela la sua vera sostanza fattuale e si risolve, nelle pagine conclusive, in una alternativa interpretazione del compendio probatorio.
Il secondo motivo, rubricato con riferimento agli artt. 1362 e 1322 cod. civ., non si distacca dal primo: pur richiamando l’istituto del divorzio e gli accordi stipulabili in relazione ad esso, tenta di mascherare una critica direttamente fattuale. La censura cade pertanto, ictu oculi, nell’inammissibilità.
Con il terzo motivo la ricorrente denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l’omessa pronuncia sull’accertamento della partecipatio fraudis. La Corte osserva che il giudice d’appello ha affermato che l’indagine non doveva estendersi alla partecipazione alla frode “a motivo della gratuità” del negozio traslativo, collegandosi implicitamente ma inequivocamente alle considerazioni precedenti sulla natura dell’atto. Non sussiste, dunque, alcuna omissione motivazionale, né alcuna violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.
Il quarto motivo, infine, censurava ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in ordine alla scientia fraudis. Anche qui la ricorrente nega che dal compendio probatorio emergessero i presupposti per strutturare prove presuntive: si tratta di doglianza che, per la sua sostanza di alternatività fattuale, avrebbe potuto essere proposta in appello e in questa sede risulta palesemente inammissibile. Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e agli effetti dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Nota della Redazione
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