Appalto di servizi di trasporto e responsabilità solidale del committente plurisoggettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20090 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto contrattuale che, oltre al trasporto, comprende spedizione, deposito e custodia delle merci, ancorché articolato in una pluralità di prestazioni, integra l’appalto di servizi e non una serie di distinti contratti di trasporto, rilevando l’unicità del rapporto e non l’esclusività, requisito non richiesto dall’art. 1655 c.c.. La circostanza che il contraente committente sia composto da più soggetti giuridici non incide sulla qualificazione del contratto, poiché la parte c.d. plurisoggettiva è fenomeno comune. Ne consegue che la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 opera in capo a tutti i committenti, purché il lavoratore sia stato impiegato nell’appalto riferibile a ciascuno di essi.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società consortile con mansioni di autista, era stato licenziato per giusta causa. Adiva il Tribunale chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento e il pagamento di differenze retributive per orario di lavoro superiore a quello risultante dalle buste paga, invocando la responsabilità solidale di due ulteriori società in qualità di committenti ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e art. 1676 c.c.

Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento e condannava la datrice di lavoro, in solido con le committenti nei rispettivi limiti, al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello rigettava i gravami delle società e quello incidentale del lavoratore. Avverso tale pronuncia le tre società proponevano distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

Sul primo ricorso, la Corte dichiara inammissibili i motivi relativi alla prova dell’orario di lavoro. La doglianza di difetto di motivazione non regge perché i giudici d’appello hanno fondato il convincimento su più deposizioni testimoniali e non hanno utilizzato quella asseritamente irrilevante per il periodo successivo al 2010. Quanto ai dischi cronotachigrafi, la censura è inammissibile: si addebita la violazione di interi atti normativi senza indicare le specifiche norme violate e non ci si confronta con la motivazione d’appello, che li ha ritenuti superati dalle testimonianze. Si tratta di apprezzamento di fatto, insindacabile in legittimità.

Il motivo sull’omessa pronuncia circa il calcolo del lavoro straordinario è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata riportata la relazione del consulente tecnico; il rigetto implicito del gravame esclude l’omissione. La censura sui compensi “fuori busta” sollecita un diverso apprezzamento delle testimonianze ed è impedita dalla doppia conforme ex art. 360, penultimo comma, c.p.c. Anche l’istanza di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. deve ritenersi implicitamente rigettata.

La doglianza sull’omessa motivazione in ordine alla contestazione disciplinare è infondata: la Corte territoriale ha valutato la genericità di parte dell’addebito e l’infondatezza dell’altra, con motivazione non apparente. Il motivo sull’omessa pronuncia relativa alla condanna alle spese di primo grado è inammissibile, essendo il rigetto implicito desumibile dalla conferma integrale della sentenza impugnata.

Sul ricorso successivo, la Corte conferma la qualificazione del rapporto come appalto di servizi. L’interpretazione dei contratti è riservata al giudice di merito; le parti contraenti li avevano qualificati come appalto e l’oggetto non era limitato al trasporto, ma comprendeva spedizione, deposito e custodia. L’unicità del rapporto, e non l’esclusività, è il criterio per ravvisare l’appalto in presenza di più prestazioni.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: la plurisoggettività dal lato committente è fenomeno comune e non incide sulla qualificazione ex art. 1655 c.c., lasciando ferma la responsabilità solidale di tutti i committenti. Il terzo motivo, sull’omessa pronuncia in tema di spese, è inammissibile per le ragioni già esposte. I ricorsi riuniti sono pertanto rigettati, con condanna delle società alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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